Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29451 del 15/11/2018
Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3394/2018 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
8 sc. C, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SIERI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICA AMADDEO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il
22/06/2017, R.G.n. 103/2017 V.G., Cron. n. 5039/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/09/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
C.P. ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento penale a suo carico conclusosi con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 2012.
La sua domanda fu rigettata in sede di procedimento monitorio, siccome l’opposizione spiegata avanti la Corte salernitana poichè ritenuto applicabile comunque il termine massimo di sei anni anche se il procedimento si concluse in primo grado.
Tuttavia questa Suprema Corte accolse l’impugnazione proposta dal C. e rinviò alla Corte d’Appello di Salerno il procedimento per nuovo giudizio. Riassunto il procedimento avanti il Giudice di rinvio,al C. fu riconosciuta somma a titolo di indennizzo, ex lege n. 89 del 2001, ma le spese dell’intero procedimento furono compensate,ritenendo la Corte che la pretesa avanzata fu accolta solo parzialmente e che la questione giuridica sottesa fosse complessa.
Avverso la decisione – limitatamente alla questione delle spese – fu proposto ricorso per cassazione dal C. articolato su unico motivo.
Il Ministero della Giustizia, benchè ritualmente vocato, non s’è costituito a contraddire.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’impugnazione esposta dal ricorrente s’appalesa siccome infondata e va rigettata.
Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione il C. denunzia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., lege n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 Cedu, nonchè omesso esame di fatto decisivo poichè la Corte campana ebbe a giustificare la statuizione di compensare le spese di lite su inesistente soccombenza parziale – è stata ridotta la liquidazione chiesta dalla parte – e richiamando la complessità della questione giuridica sottesa alla pretesa indennitaria ex lege Pinto.
Effettivamente,siccome insegna questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n 14976/15, Cass. sez. 2 n 26235/16 – la liquidazione dell’equo indennizzo è attività propria del Giudice a seguito della mera domanda della parte, sicchè la liquidazione proposta in ricorso si configura siccome proposta della parte e non quantificazione della domanda in senso proprio.
Dunque la liquidazione riconosciuta,anche se in misura inferiore a quanto proposto dalla parte, non può mai configurare parziale soccombenza ed in tale prospettiva ha errato la Corte salernitana.
Viceversa appare corretta l’ulteriore motivazione portata dalla Corte territoriale a sostegno della sua statuizione afferente la compensazione delle spese dell’intera lite, ossia la situazione d’incertezza giurisprudenziale sulla questione alla base della richiesta ex lege Pinto, risolta appena con la decisione del 2015 della Corte costituzionale.
Difatti al riguardo l’impugnante elabora propria ricostruzione interpretativa circa la rilevanza della questione, risolta dalla Corte costituzionale, nell’ambito della questione – eccessiva durata del procedimento penale a suo carico – alla base dell’istanza ex lege 89/2001 presente.
Tuttavia, all’evidenza, l’intervento della Corte costituzionale quanto alla ritenuta eccessiva durata del procedimento penale appare di assoluta rilevanza, posto che l’inizio dello stesso non va fissato – come disponeva la norma annullata – al momento del rinvio a giudizio, bensì va tenuto conto anche del momento di legale conoscenza che l’indagato ha avuto del procedimento a suo carico – caso di specie – in un momento anteriore.
Dunque la giustificazione addotta dalla Corte di prossimità si fonda su fatto esistente e su valutazione corretta dello stesso, sicchè l’esercizio della facoltà discrezionale, riconosciuta al Giudice dall’art. 92 c.p.c., appare esercitata nei limiti di quanto disposto da detta norma.
Attesa la mancata costituzione del Ministero nulla s’ha da provvedere sulle spese di questo procedimento di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018