Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29451 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29451 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23928-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SAE SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 4, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO VOGI-_,INO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABIO BENINCASA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2020/23/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/03/2015;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,

impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in
epigrafe che, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha
ritenuto la nullità dell’atto di rettifica e di liquidazione notificato
alla società S.A.E. s.r.l. ai fini dell’imposta di registro, con il
quale era stata rivista la stima dell’immobile sulla base di atti
di compravendita non allegati all’accertamento.
La società intimata ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.52 dPR
n.131/1986 e 7.I.n.212/2000. Secondo la parte ricorrente la
CTR non aveva considerato che la mancata allegazione degli
atti di compravendita di altri cespiti immobiliari, sui quali si era
fondata la verifica effettuata dall’ufficio, non incideva sulla
compiutezza della motivazione dell’atto impositivo, pienamente
esplicativo delle ragioni poste a base della ripresa a tassazione,
semmai attenendo al regime della prova della pretesa
tributaria, che poteva essere fornita in giudizio.
Il motivo è infondato.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema
di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000, che ha esteso alla
materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della I. n. 241 del
1990, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di
maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante
Ric. 2015 n. 23928 sez. MT – ud. 16-11-2017
-2-

affidato ad un motivo, contro l’Agenzia delle entrate,

l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato
rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per
consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per
delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio
nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale

dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il
contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla
base del medesimo criterio o di altri parametri cfr.Cass.n.11560/2016, Cass.n.25559/2014,
Cass.n.4289/2015, Cass.n.25153/2013-.
Orbene, nel caso di specie la CTR, confermando la pronunzia di
primo grado con la quale era stato evidenziato che l’ufficio non
aveva ‘assolutamente chiarito quali fossero le ragioni del
provvedimento’, ha sottolineato l’assenza, all’interno dell’atto
di accertamento, di elementi sulla base dei quali era stata
fondata la rettifica di valore ritenendo insufficiente la
produzione in appello di atti di compravendita in comparazione,
ritenendoli inidonei a supplire alle carenze motivazioni dall’atto
impugnato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la
soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore della controricorrente in
euro 4500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura
del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge. ,

l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza

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