Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29450 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4101/2018 proposto da:

A.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’ avvocato CARMEN BORGESE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1244/2017 del TRIBUNALE di PALMI, depositata

il 27/09/2017 R.G.N. 3551/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.9.2017, il Tribunale di Palmi, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, ha rigettato la domanda di A.C. volta all’accertamento del requisito sanitario utile ai fini della pensione d’inabilità civile.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto di non dover procedere al rinnovo della perizia disposta in fase di istruzione preventiva, all’uopo non valutando bastevoli le censure proposte dall’istante nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, e ha ritenuto l’inammissibilità dell’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di opposizione sul presupposto che l’art. 149 att. c.p.c., fosse inapplicabile al procedimento di cui all’art. 445-bis c.p.c..

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione A.C., deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli. La causa è stata rimessa all’udienza pubblica a seguito di infruttuosa trattazione camerale con ordinanza n. 11850 del 2019 della Sesta sezione civile di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia difetto di motivazione per avere il Tribunale rigettato il ricorso in opposizione senza prima disporre il rinnovo della consulenza tecnica espletata nella fase di istruzione preventiva, nonostante le censure alla medesima espressamente rivolte nell’atto introduttivo della fase di opposizione.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta mancata e/o erronea valutazione di circostanze relative a fatti decisivi, per non avere il Tribunale valutato l’ulteriore certificazione medica prodotta in sede di opposizione, nonchè violazione dell’art. 149 att. c.p.c., per averla ritenuta inammissibile.

Tale ultimo profilo di censura, che per la sua valenza assorbente va logicamente esaminato con priorità rispetto agli altri, è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell’art. 149 cit., e ha precisato che la sua mancata applicazione finirebbe anzi per vanificare la finalità deflativa della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (così da ult. Cass. n. 30860 del 2019, dove ulteriori riferimenti a pronunce precedenti).

Pertanto, non essendosi il Tribunale attenuto all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori profili di censura, va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Palmi, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, assorbiti gli ulteriori profili di censura. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Palmi, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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