Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29450 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29450 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15911-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BG STUDIO INFORTUNISTICA STRADALE DI BELTRAMI G.
S.A.S., BELTRAMI GIULIANO, GIACOMOZZI ANTONELLA;

intimati

avverso la sentenza n. 3/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO di BOLZANO, depositata il
09/01/2015;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,

stradale sas di Beltrami G., impugnando la sentenza resa dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano indicata in
epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’ufficio,
confermando la pronunzia di primo grado che aveva annullato
l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di
IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2006, in relazione
all’indebita deduzione di costi sostenuti dalla società per la
ristrutturazione di un immobile di una socia.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con l’unico motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione
degli artt.109 c.5 TUIR, 2697 c.c., 2702 e 2704 c.c. Secondo la
ricorrente la CTR avrebbe errato nel ritenere opponibili le
scritture private considerate idonee a dimostrare l’utilizzabilità
futura dell’immobile della socia Giacomazzi da parte della
società contribuente all’esito dei lavori di ristrutturazione,
omettendo di considerare che una delle scritture non era stata
sottoscritta e l’altra non era opponibile all’ufficio, non essendo
stato dimostrato da alcun elemento l’anteriorità della
formazione del documento.
La censura è fondata.
Ed invero, questa Corte ha chiarito che in tema di data della
scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di
certezza contemplate dall’art. 2704, primo comma, cod. civ., ai
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affidato ad un unico motivo, contro la BG Studio infortunistica

fini dell’opponibilità della data ai terzi è necessario che sia
dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo
ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di
prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che

non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e
induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della
data apposta sul documento -cfr.Cass.n. 13943 /2012,
Cass.n. 19656/ 2015-.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha ricondotto l’anteriorità
della scrittura alla produzione dei documenti in sede di verifica,
senza tuttavia completamente esaminare gli elementi che la
parte avrebbe dovuto offrire per dimostrare l’anteriorità dei
documenti rispetto all’esecuzione dei costi di ristrutturazione.
Sulla base di tali considerazioni, risulta evidente l’errore nel
quale è incorso il giudice di appello. Quest’ultimo, infatti, ha
ritenuto che le scritture prodotte dalla contribuente,
concernenti l’accollo delle spese di ristrutturazione
dell’immobile del socio da parte della società in relazione al
successivo utilizzo del cespite ad opera del sodalizio, pur prive
di data certa, erano state redatte prima della verifica e
risultavano valide ai fini della deducibilità dei costi, non
essendo soggette a registrazione obbligatoria e non smentite
dalla prova, che avrebbe dovuto offrire l’Ufficio, in ordine al
carattere simulato dell’accordo fra società e socio. Orbene, così
facendo il giudice di appello ha attribuito efficacia probatoria
alle scritture sulla base della loro produzione in sede di verifica,
senza tuttavia accertare alcun elemento che avrebbe dovuto
ricondurre, anche su base presuntiva, la data apposta sui

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esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine,

documenti ad epoca certa anteriore alla deduzione dei costi di
ristrutturazione da parte della società.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione
della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano

PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di
Bolzano anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.

anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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