Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2945 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11356-2006 proposto da:

B.A., L.F., L.A., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio

dell’avvocato ALBANESE MARIO, che li rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI RICCIONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CASTELLANI ENZO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

RIMINI, depositata il 11/01/2 006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBANESE, che si riporta al

ricorso e memoria;

udito per il resistente l’Avvocato BARBANTINI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A., L.F. e L.A. impugnavano gli avvisi di liquidazione relativi alla Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni 1998 e 1999, emessi dal Comune di Riccione e notificati in data 26-6-2003 e 7-7-2003, fondati sulla rendita definitiva di un immobile di loro proprietà attribuita dall’UTE in data 9-9-2000 e notificata ai contribuenti in data 29-3-2003.

Sostenevano i predetti che gli avvisi erano illegittimi per non consentita applicazione retroattiva dell’atto modificativo della rendita catastale, efficace, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 solo dal giorno della notifica stessa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Rimini respingeva il ricorso.

Appellavano i contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, sez. staccata di Rimini, con sentenza n. 62, in data 12-12-2005, depositata il 1-1-2006, notificata in data 6-2-2006, respingeva il gravame.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti, con un motivo.

Resiste il Comune con controricorso. I ricorrenti depositano memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre prendere in considerazione la eccezione svolta dal Comune intimato nel controricorso, di inammissibilità del ricorso stesso in quanto non vengono espressamente indicati gli specifici motivi di impugnazione con violazione dell’art. 360 c.p.c..

La censura non può essere condivisa. E’ vero che i motivi esposti in ricorso devono essere formulati in modo preciso e specifico, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enunciate dal codice di rito (v. Cass. n. 18202 del 2008); nella specie, tuttavia, non può revocarsi in dubbio che in ricorso sia stato formulato un unico motivo, specificamente indicato, definito come “irretroattività degli atti modificativi delle rendite catastali” e riferito ad una lettura della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 opposta a quella data dal Giudice di appello; la indubbia disorganicità della esposizione non porta infatti ad equivoci sulla invocata ipotesi della violazione di legge di cui all’art 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tanto premesso, con il citato motivo i contribuenti sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Regionale, il testo dell’art. 74 c.p.c. nella parte che interessa dispone che gli atti attributivi o modificativi della rendite catastali a decorrere dal 1-1-2000 acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano notificate ai soggetti passivi di imposta, con la conseguenza che le stesse non possono essere invocate in relazione ad annualità precedenti la notifica, in cui detto dato era inesistente;

nè può essere invocata la disciplina derivante dal D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto questa è stata modificata dalla legge successiva, che ha imposto come essenziale per la efficacia delle variazioni di rendita la previa notificazione delle stesse all’interessato. Il Comune nel controricorso confuta la tesi dei contribuenti, citando giurisprudenza a sostegno della decisione impugnata. Il motivo non è fondato.

E’ infatti principio consolidato (v, Cass. n. 20775 del 2005, conf.

Cass. n. 9023/2007, Cass. n. 21970/2009,) che in tema di imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento a periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo infatti con il citato art. 74 che dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere la applicazione della nuova rendita, ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della notifica della rendita catastale coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Alla stregua di tale principio, che la Corte condivide, legittimamente il Comune ha emesso avvisi di accertamento per gli anni in contestazione, recuperando la differenza tra la rendita definitivamente attribuita agli immobili e quanto versato dai contribuenti a titolo di rendita presunta, nel periodo intercorrente tra la denuncia di variazione e la attribuzione della rendita stessa pur se questa sia stata assegnata dopo il 1 gennaio 2000. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

In relazione alle incertezze interpretative di merito, pare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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