Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2945 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2945 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 22161-2012 proposto da:
CONSORZIO COOPERATIVE CASA E SERVIZI SOC. COOP. A RL,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO LORENZINI
72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA FAIOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SILVA GOTTI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
120

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

Data pubblicazione: 07/02/2018

BOLOGNA;
– intimata avverso la sentenza n. 49/2011 della COMM.TRIR.REG.
BOLOGNA, depositata il 29/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

MARIA TERESA ZOSO.

consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

R.G. 22161/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Con contratto di compravendita del 28 giugno 2007 la società Immobiliare Nord-Est S.r.l.
trasferiva al Consorzio Cooperativa Casa e Servizi soc. coop. a r. I. la proprietà di un complesso
immobiliare sito in Bologna costituito da locali ad uso non residenziale. All’atto della registrazione
telematica venivano versate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L’agenzia delle entrate notificava avvisi di liquidazione con cui procedeva al recupero dell’imposta

il Consorzio e la commissione tributaria provinciale di Bologna lo rigettava con sentenza che era
confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente
svolgendo due motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con
controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione in relazione a un punto
controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR
non ha motivato in ordine al motivo di impugnazione relativo alla nullità degli avvisi di
liquidazione impugnati per violazione dell’articolo 52 del d.p.r. 131/1986 in quanto essi
mancavano delle indicazioni dei criteri per la determinazione delle imposte applicate.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ., in relazione agli articoli 10, comma 1, del decreto legislativo 347/1990, 1 bis
della tariffa allegata, 35, comma 10 bis, del decreto legislativo numero 223/2006, convertito
dalla legge numero 248/2006, 10, numero 8 bis ed 8 ter, lettera a, del d.p.r. 633 72 e 52 del
d.p.r. 131/1986. Sostiene che le imposte ipotecaria e catastale nella misura indicata dall’Ufficio
si applicano solamente ai trasferimenti di immobili strumentali per natura ai sensi dell’articolo
10, numero 8 ter, del d.p.r. 633/1972 e gli avvisi di liquidazione non consentivano di verificare
se gli immobili trasferiti rientrassero in tale categoria.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente osserva la Corte che la memoria della ricorrente è stata depositata il 19
gennaio 2018, oltre il termine previsto dall’art. 380 bis. 1 cod. proc. civ., per il che è
inammissibile. In ogni caso mette conto considerare che il controricorso non è tardivo perché
dalla cartolina di ricezione del ricorso da parte della Agenzia delle entrate emerge che esso è
stato recapitato il 3 ottobre 2012 ed il controricorso è stato presentato per la notifica il 12
novembre 2012. Risulta, quindi, rispettato il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ..

1

ipotecaria nella misura del 3°/o e dell’imposta catastale nella misura dell’1%. Proponeva ricorso

2.

Il primo motivo è infondato. Invero l’art 52 del d.p.r. 131/86 ha ad oggetto la rettifica

del valore degli immobili e delle aziende, per il che non riguarda l’applicazione delle imposte
ipotecarie e catastali che sono liquidate sulla base del valore dell’atto. Ne consegue che nel caso
di specie, ove non è stata rettificata la base imponibile su cui calcolare dette imposte, l’Ufficio
non era tenuto a motivare gli avvisi di accertamento sulla base della norma citata, essendo
tenuto unicamente ad indicare le norme di legge applicate e l’ammontare delle imposte liquidate
con riferimento all’atto. Ne deriva che, nonostante la CTR non abbia motivato con riguardo allo

3. Il secondo motivo è inammissibile. Invero la società ricorrente contesta la sussistenza
del presupposto di fatto cui consegue l’applicazione della norma. La CTR ha accertato che ” la
vendita è stata assoggettata ad Iva trattandosi di porzioni di fabbricato strumentali per natura
e di trasferimento posto in essere dalla stessa impresa che le aveva costruite entro 4 anni dalla
ultimazione “. Tale accertamento avrebbe potuto, al più, essere impugnato sotto il profilo del
vizio di motivazione e non già sotto il profilo della violazione di legge. Ne consegue che va
applicato l’art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, che
prevede l’applicazione dell’imposta ipotecaria con l’aliquota del 3% per il trasferimento di beni
immobili strumentali di cui all’art. 10, comma 8 ter, del d.p.r. 633/72 e che va applicato l’art.
10 del d. Igs. 347/1990 secondo cui le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per
mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’art.
2,

anche

se

relative

a

immobili

strumentali,

ancorche’ assoggettati

all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, comma 8 ter, del d.p.r. 633/72.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le
spese processuali che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 24 gennaio 2018.
Il P esidente

specifico motivo proposto, esso è comunque infondato.

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