Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2945 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28031/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA CUTELLE’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.D.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2238/2015 del TRIBUNALE di MONZA, depositata

il 04/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. G.D.V. convenne C.M. innanzi al Giudice di pace di Desio vantando un credito di Euro 2.167,60 per compenso professionale relativo all’assistenza del convenuto come parte civile in un procedimento penale per un reato commesso in danno del figlio C.F., nonchè per la redazione di un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore del figlio medesimo;

che il Giudice di pace respinse la domanda ritenendo che nel procedimento penale l’attività fosse stata in realtà prestata in favore del figlio del C., la cui incapacità naturale comportava l’invalidità della procura alle liti e perciò la non debenza di alcun compenso, e che per il resto mancasse la prova delle attività professionali svolte;

che la sentenza fu appellata dal G. ed il C. si costituì chiedendo il rigetto del gravame;

che con sentenza del 14 agosto 2015 il Tribunale di Monza accolse l’appello per quanto di ragione, condannando il C. al pagamento dell’importo di Euro 1.967, oltre alle spese del doppio grado in ragione del fatto che costui non aveva accettato la proposta conciliativa formulata in appello;

che, a sostegno della decisione, il Tribunale ritenne, quanto all’attività prestata nel processo penale, che questa riguardava tanto il C. quanto il di lui figlio, e che la richiesta di compenso concerneva soltanto le attività svolte su incarico del primo; e, quanto al procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, che era incontestata la circostanza della redazione del relativo ricorso da parte del G., unitamente alle altre attività professionali connesse;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione C.M. sulla base di tre motivi, mentre l’intimato non ha svolto difese;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN FATTO

che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto incontestata la redazione da parte dell’Avv. G. del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, circostanza che egli aveva invece confutato nelle proprie difese;

che nei termini formulati il motivo è inammissibile;

che, infatti, l’art. 2697 c.c., di cui il ricorrente assume la violazione, regola la materia dell’onere della prova ma non la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’apprezzamento delle rispettive allegazioni anche ai fini probatori;

che, quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella specie il ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione, ma si duole del risultato della valutazione operata dal giudice di appello in ordine al significato delle proprie allegazioni in fatto;

che il motivo finisce con il sottoporre alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle risultanze di causa, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che il giudice di merito ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la sua decisione;

che con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1175, 1176, 1375 e 1710 c.c., assumendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di diligenza del professionista nell’adempimento del mandato in virtù del principio iura novit curia, così da escluderne il diritto al compenso;

che il motivo è infondato, dovendosi condividere il rilievo del giudice d’appello secondo cui, vertendosi in tema di obbligazione di mezzi, gli eventuali fatti impeditivi od estintivi del credito professionale rientravano nell’onere di allegazione del mandante, nella specie non assolto;

che con il terzo motivo, infine, denunziando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il ricorrente si duole della propria condanna alle spese dei due gradi di giudizio; osserva, in particolare, che il riconoscimento del credito in misura inferiore a quella vantata in primo grado avrebbe dovuto condurre ad una diversa decisione, nonostante il rifiuto della proposta conciliativa;

che il motivo è infondato, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di condanna alle spese processuali il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole; e con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare o meno le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Cass. n. 25270/2009; Cass. n. 406/2008);

che il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto manifestamente infondato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio

2017

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