Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29449 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A., C.G., ricorrenti che non hanno
presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrenti non costituiti –
contro
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASTURA 2,
presso lo studio dell’avvocato MINICUCI PIETRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CANZONIERI CLAUDIO SERGIO giusta procura
speciale alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1270/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 28/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati, Osserva:
1. B.A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1270/07, emessa il 28.12.2007.
Resiste con controricorso A.C..
2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c., dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011