Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29449 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6930/2015 proposto da:

F.A., O.F., O.G., tutti nella

qualità di eredi unici e legittimi di O.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ADALBERTO 6 SCALA B, presso lo studio

dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5770/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/09/2014 R.G.N. 2217/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA, per delega verbale Avvocato

CLEMENTINA PULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 15 settembre 2014 e per quanto in questa sede rileva, rigettava il gravame svolto dagli eredi di O.L. per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio.

2. Ricorrono avverso tale sentenza F.A. ed altri eredi di O.L., in epigrafe indicati, con ricorso affidato ad un articolato motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con un unico motivo, deducendo violazione della L. n. 18 del 1980 e successive modifiche, e degli artt. 2,3,32,38 Cost., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto l’assistito, malato oncologico terminale in scadute condizione generali, in grado di espletare gli atti quotidiani della vita; si assume, in sintesi, che le scadute condizioni non giustificano il diniego dell’indennità di accompagnamento sol perchè diretta a fronteggiare un’emergenza terapeutica e che tali condizioni siano ancor più meritevoli di cura e protezione con il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

4. Il ricorso è da rigettare.

5. La censura, volta ad affermare la protezione dei malati oncologici terminali in condizioni di vita scadute per le gravi patologie ingravescenti e a prognosi infausta, rimarca la condizione oggettiva di non autosufficienza del malato oncologico nella fase blastica, ma va esclusa la pertinenza di tale rilievo in considerazione degli argomenti svolti dai giudici del gravame, incentrati, sulla scorta delle risultanze documentali e delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, sulla residua autosufficienza dell’ O. nella cura personale e negli atti quotidiani e sul rilievo che l’assistenza, assicurata anche mediante ricoveri, si era resa necessaria per fronteggiare un’emergenza terapeutica piuttosto che per consentire il compimento degli atti quotidiani.

6. L’emergenza terapeutica, nella vicenda all’esame, ha costituito l’elemento di fatto sul quale la Corte territoriale ha correttamente negato, per quanto di seguito si dirà, il diritto alla prestazione assistenziale.

7. In linea generale, la ratio della disciplina normativa dell’indennità di accompagnamento risiede anche nella esigenza di incentivare l’assistenza domiciliare della persona invalida, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dell’indennità (Cass., Sez. Un., n. 11843 del 1992).

8. Il peculiare intervento assistenziale è rivolto, principalmente, a sostenere e incoraggiare il nucleo familiare nel farsi carico dei soggetti incapaci di compiere le comuni ed elementari attività del vivere quotidiano, al fine di evitarne il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (cfr., fra le tante, Cass. nn. 11295 del 2000, 1268 del 2005, 28705 del 2011, 25255 del 2014, 20862 del 2016).

9. La necessità di assistenza continua, intesa la continuità in senso relativo (v., per tutte, Cass. n. 12521 del 2009), e tradotta la condizione della persona bisognevole di assistenza necessaria nella oggettiva impossibilità di sopravvivere senza l’aiuto costante di terzi (v., in tali termini, Cass. n. 667 del 2002, e i precedenti ivi richiamati, con particolare riferimento ai soggetti affetti da disturbi psichici), è stata declinata e riconosciuta, dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella forma discontinua, vale a dire nell’alternanza di momenti che, nell’arco della giornata, possano richiedere la necessità di assistenza attiva e passiva (v., per tutte, Cass. n. 5784 del 2003, alla quale si è conformata, più di recente, Cass. n. 2600 del 2017).

10. Nel solco della richiamata evoluzione giurisprudenziale va ora riaffermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza n. 7179 del 2003, secondo cui le gravi patologie, tali da rendere l’individuo totalmente inabile e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza e conseguenza delle stesse, non escludono il diritto all’indennità di accompagnamento finchè l’evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti.

11. L’indennità di accompagnamento può essere, invece, negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, nel qual caso la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani del vivere (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) sibbene a fronteggiare una emergenza terapeutica (cfr. Cass. n. 7179 del 2003 e nn. 9583 e 11610 del 2002).

12. In presenza, dunque, di gravi patologie, ove non sia prevedibile il quando dell’esito infausto della malattia, l’indennità di accompagnamento è dovuta esclusivamente in presenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente (v., in aggiunta ai già richiamati precedenti, Cass. n. 29632 del 2011).

13. A tali principi si è conformata la Corte territoriale che, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto la continua assistenza finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani – in riferimento ai quali residuava nel soggetto, nel breve arco temporale dalla fase blastica al decesso, l’autosufficienza nella cura personale e negli atti quotidiani – sibbene a fronteggiare una emergenza terapeutica.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in difetto di idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali degli eredi di O.L. per beneficiare dell’esenzione dal pagamento (v., fra le altre, quanto all’onere autocertificativo per il diritto all’esonero, Cass. n. 9875 del 2019).

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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