Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29449 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29449 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 29366-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ l RICERCA
SCII’,NTIFICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, \T\ DIA PORTOG FI I ,S1 n. 12,
presso l’AVVOCATURA ( I N ERAI i 1)11 ,1.0 STATO, che lo
rappresenta e difende ope-le,gis;

– ricorrente contro
SANTINI Th1,1 \TATUA GRAZIA, (;RIGANTI
ANTONELLA, .1NG1′,L1′.1,1,1 STEFANIA,
GIUTIODORI ROBERTA, MAZZIERI IICIIl1i

,

FRONTINI

ROBERTA, GE1,1 NIARCELLA, SI GNERI MARIA LUCIA, BUX
GRAZIA TERESA, ITALIANO VALERIA NIARIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della

Data pubblicazione: 07/12/2017

CORTI DI CASS \ZION1, rappresentati e difesi, congiuntamente e
disgiuntamente dagli avvocati NIATTEO CATAI- \N’, SIMONA
COGNINI e SERGIO CUGINI;

controricorrend

ANCONA, depositata il 14/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilepato che:
la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa dal
Tribunale, ha rigettato l’appello del MI VR e, in accoglimento parziale
degli appelli incidentali spiegati da Maria Grazia Santinelli e dalle altre
parti odierne intimate, tutte assunte con reiterati contratti a tempo
determinato con la qualifica di docenti o di collaboratori scolastici, ha
confermato la condanna del Minister() al pagamento delle differenze
retributive derivanti dall’applicazione, in misura pari a quella dei docenti
assunti con contratto a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti
all’anzianità maturata, da corrispondersi nei limiti della prescrizione
decennale; ha poi, in accoglimento dell’appello incidentale, diversamente
regolato il regime delle spese processuali;
contro la sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione,
articolando un unico complesso motivo, cui resistono) con
controricorso i lavoratori;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Rtc. 2014 n. 29366 sez. ML – ud. 21-11-2017
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avverso la sentenza n. 488/2014 della CORTE D’APPELLO di

Considerato che:
con l’unico) motivo il MI UR denuncia genericamente la violazione e
falsa applicazione di norme di diritto e assume che: – i rapporti di
lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad
una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la

discriminazione è conciato all’abuso del contratto a termine, che nella
specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla
stipula di contratti a termine del personale scolastico trova
giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a
consentire al datore di lavoro un risparmi() di spesa; – il lavoratore
assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile
al docente di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed
autonomo) rispetto al precedente;
il motivo – che deve comunque ritenersi ammissibile dal momento che
i fatti di causa sono sinteticamente ma sufficientemente esposti sì da
consentire a ciuesta Corte di avere una chiara visione e cognizione dello
svolgimento del processo ed anche le censure, pur non indicando le
norme che si assumono violate, sono sufficientemente specifiche e
pertinenti rispetto al decisum della corte territoriale – è manifestamente
infondato e va pertanto rigettato;
in via preliminare deve precisarsi clic la condanna del Ministero al
pagamento in favore degli odierni intimati delle differenze retributive è
stata resa in applicazione del principio di non discriminazione tra
lavoratori assunti con contratti a termine e lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato; ne consegue che ogni questione
anche di legittimità costituzionale inerente ad una presunta violazione
dell’art. 53 della L. n. 312/1080 è inconferente;

Ric. 2014 n. 29366 sez. ML – ud. 21-11-2017
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disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368/2001; – il principio di non

la sentenza impugnata è conforme al principi() di diritto affermato da
questa Corte con le sentenze nn. 22558, e 23868 e 27387/2016, n.
27387/2016; Cass. n. 165/2017; Cass. n. 290/2017, con le quali si è
statuito che « nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro
sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.

anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto
con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto) per i dipendenti a tempo indeterminato»;
a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al contratto;
il MOtiVO di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate e:v art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente
condivise dal Collegio;
conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;

Ric. 2014 n. 29366 sez. ML – ud. 21-11-2017
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1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la

la complessità novità delle questioni, solo di recente risolte da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di
legittimità;
il Ministero, in quanto Amministrazione dello Stato, è esentato dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano) sul processo atteso il

deve escludersi l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228,
prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una
somma pari al contributo) – unificato già versato all’atto della
proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.
1,a Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.
.1i sensi dell’art. 13, comma 1 cater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato) pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Presidente

meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. 1778/2016), sicché

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