Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29448 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 15/11/2018), n.29448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11202 – 2014 R.G. proposto da:

ROMA CAPITALE, (già Comune di Roma) – c.f. (OMISSIS) – in persona

del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale a margine del ricorso dall’avvocato Rodolfo Murra ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove, n.

21, presso l’avvocatura comunale;

– ricorrente –

contro

D.E., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Emilio Faà di Bruno, n. 4, presso lo studio

dell’avvocato Gianluca Perrucci che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4500 del 25.2.2014 del tribunale di Roma;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 4

luglio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’avvocato Domenico Rossi, per delega dell’avvocato Rodolfo

Murra, per la ricorrente;

udito l’avvocato Stefano Franco, per delega dell’avvocato Gianluca

Perrucci, per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 al giudice di pace di Roma D.E. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatagli in data 30.12.2009.

Deduceva che i verbali alla cartella correlati e con i quali gli si irrogavano sanzioni per violazioni al codice della strada, non gli erano stati notificati.

Chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento.

Resisteva il Comune di Roma.

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

Il giudice di pace con sentenza n. 28168/2010, pubblicata il 5.1.2012, rigettava l’opposizione.

Con ricorso depositato il 20.6.2012 D.E. proponeva appello.

Con decreto in data 20.9.2012 il giudice del gravame fissava l’udienza dell’8.5.2013 e statuiva che all’impugnazione doveva applicarsi il rito di cui agli artt. 342 c.p.c. e ss., “quale rito ordinario della disciplina dell’appello”.

In data 3.10.2012 il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza venivano notificati al Comune di Roma.

Si costituiva Roma Capitale.

Instava per la declaratoria di inammissibilità dell’appello, siccome tardivamente proposto, e comunque per il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 4500 del 25.2.2014 il tribunale di Roma accoglieva il gravame, annullava l’impugnata cartella e condannava parte appellata alle spese del doppio grado con distrazione.

Dava atto previamente che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, u.c., “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

Indi opinava per la nullità della notifica dei verbali, eseguite a mani del portiere dello stabile, “senza le previste, opportune ricerche di altri eventuali soggetti abilitati a ricevere l’atto (…) e senza l’invio della racc. a.r.” (così sentenza impugnata, pag. 3).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Roma Capitale; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

D.E. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Ha eccepito che la procura speciale conferita da Roma Capitale a margine del ricorso fa riferimento alla sentenza n. 12153/2013 del tribunale di Roma anzichè alla sentenza n. 4500/2014 in questa sede impugnata.

Con ordinanza interlocutoria si è disposta la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte. Roma Capitale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 159 c.p.c., comma 3 e art. 327 c.p.c., comma 1.

Deduce che D.E. avrebbe dovuto proporre appello con atto di citazione non già con ricorso; che in ogni caso, pur ad ammettere la possibilità di conversione dell’atto di impugnazione irritualmente proposto, l’appellante avrebbe dovuto notificare l’appello al più tardi entro il 5.7.2012, dì di scadenza del termine “lungo”; che viceversa il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati in data 3.10.2012.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia – subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo – la violazione ed errata applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4; il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che la relazione di notificazione risulta nel caso di specie da un modulo prestampato nelle sue parti essenziali.

Deduce conseguentemente che se il “modulo” risulta compilato nella parte in cui sono da indicare le generalità del portiere dello stabile – così come è avvenuto nel caso di specie – vuol dire che il notificante ha invano tentato la consegna a persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario.

Destituita di fondamento è l’eccezione pregiudiziale formulata in memoria dal controricorrente.

Più esattamente non riveste valenza alcuna la circostanza che la procura speciale conferita da Roma Capitale all’avvocato Rodolfo Murra a margine del ricorso faccia riferimento alla sentenza n. 12153/2013 del tribunale di Roma anzichè alla sentenza n. 4500/2014 parimenti del tribunale di Roma, impugnata in questa sede.

In proposito è sufficiente richiamare l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2015, n. 1205; Cass. sez. lav. 3.7.2009, n. 15692).

Fondato e meritevole di accoglimento è il primo motivo di ricorso. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo.

Va premesso che il giudizio in prime cure è stato introdotto in epoca antecedente all’entrata in vigore D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ai sensi dell’art. 36 medesimo D.Lgs. la relativa disciplina si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di sua entrata in vigore.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che nei giudizi di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all’art. 339 c.p.c. e segg. (cfr. Cass. sez. un. 10.2.2014, n. 2907).

Per altro verso, che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento (cfr. Cass. sez. un. 10.2.2014, n. 2907; Cass. (ord.) 1.3.2017, n. 5295).

Orbene negli esposti termini si ribadisce che “il ricorso in appello avverso la sentenza, pubblicata il 05/01/2012, veniva depositato il 20/06/2012 (…). Il 20/09/2012 il Tribunale (…) emetteva il decreto di fissazione dell’udienza, che fu notificato dall’appellante a Roma Capitale, in uno al ricorso, il 03/10/2012” (così controricorso, pagg. 3 – 4).

Indiscutibilmente dunque l’atto di appello è stato notificato a Roma Capitale allorchè il termine “lungo” era già – a far data dal 5.7.2012 – venuto a scadenza.

Il gravame da D.E. esperito avverso la sentenza di prime cure era perciò inammissibile, siccome tardivo.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 4500 del 25.2.2014 del tribunale di Roma va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., in dipendenza dell’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di prime cure pronunciata dal giudice di pace di Roma.

L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna di D.E. a rimborsare a Roma Capitale le spese e del presente giudizio di legittimità e del giudizio d’appello. La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono pertanto i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo di ricorso, in tal guisa assorbito il secondo motivo;

cassa senza rinvio la sentenza n. 4500 del 25.2.2014 del tribunale di Roma;

condanna D.E. a rimborsare a Roma Capitale le spese del giudizio di appello, spese che si liquidano nel complesso in Euro 900,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna D.E. a rimborsare a Roma Capitale le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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