Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29447 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29447 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 14281-2013 proposto da:

BIANCHI LAURA, SCOTTO RAMONA, ACCUSANI BRUNA,
BOLZA ORNELLA, FERRUA DANIELA, GAMBERUCCI
MONICA, IOVINO RITA, TRAFFANO MASSIMO, GIGLIO
STEFANIA, BIALE RENATA, GHIONE RENATA, STIGLIANO’
RAFFAELE, GRIGNOLO TIZIANA, PISTONE SILVANA,
RUSSO ROSA, CHESTA DAMIANO, DAMONTE 1\t‘RICA,
NIARTINI BRUNA, REBAGLIATI FRANCESCO, NOLLI
TERESA, CARLINI CRISTINA, ARNELLO FEDERICO,
BELVEDERE DOMENICO, DELLA CROCE MARA, LANTERI
RICCARDO, TOGNOLATTI CARLA, BESAGGIO RACHELE,
PELUFF0 NADIA, SCIGLITANO GIUSEPPA, VULLO MARIA,
LIBE’ GIUSEPPE, TOSCANO) PALMA, TURCHINI ANNA
RENATA, CONVENTINI FRANCESCA, LIBERTO
DOMENICO, FRUMENTO NL1SSIMO, GAMBA DANIELA,

Data pubblicazione: 07/12/2017

LORIGA GIOVANNA, BARBERIS NICOLA, BONELLI
CONCETTA, POLO MARIA SABRINA, SOLIMINI PATRIZIA,
FERRINI CRISTINA, CARRINO MARIA, CIAMPINI ALESSIO,
RENDANO ANNA, PERAZZI ROSA, LICURGO INES,
BRUZZONE FRANCESCA, SERROTTI MONICA, GHILIONE

PALMIERE GIOVANNA, SANTACROCE NICOLETTA,
TEDESCHI EMMA, BIANCHI LAURA, PAON ESSA FRANCA,
MONGITORE LAURA, NIACRI’ ELISABETTA, VACCARO
MARIO, GARASSINO IVANA, DE MARTINO TERESA,
MENARDI NOGUERA MICHELE, CARZOLIO LUCA,
NIUSCARA’ DANIELA, TROMBONE MICHELE, GABBRINI
CRISTINA,

PAPAIANNI MARIA, SINIONI DONATELLA,

NIUSMECI CARMELA, RIZZO GIUSEPPE, BRIGNONE
MONICA, LO STIMOLO SALVATORE, STUFF0 ROBERTO, DI
DEA OLINDA, ANTONIOTTI BEATRICE, DI MITO VALERIA,
CASTO ELIO, NIARINO ROSANNA, LANFRANCO CHIARA,
SCILLIERI ELENA, ALBERETTO ANNANIARIA,
ARMENTANO GIUSEPPINA, BRUZZONE M. GRAZIA,
RUBINO ROBERTA, TROTTA TERESA, MAURICI
GIUSEPPINA, BIASISSI LUCIA, BUTTIGLIERI NL\RIA
LOREDANA, RUFFINI ERICA, ZUNINO ALESSANDRO,
OTTAVIANO FIORELLA, BUBBA LUIGINA, CININIINO
VINCENZA, COSTA MARINA, GAMBA CHIARA, IERARDI
BORDA TERESA, BETTINELLI NADIA, ISETTA LUISA,
BESAGGIO DANIELA, ROMANO MICHELANGELO,
VENTURINO ANTONIETTA, FURIA DOMENICO, LAROSA
MARIA, CALLA’ GIUSEPPINA, GAIEZZA MARTINA, TAFURO
SALVATORE, RATTO PAOLA, DAVID NL\RIA NADIA, FRAU
Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
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FRANCESCA, ZARRILLO GIUSEPPE, GRIGNOLO LAURA,

VALENTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZ_ARIO
SAURO n.16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,
rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrenti –

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

controricorrente avverso la sentenza n. 1062/2012 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 27/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 27 novembre 2012, la Corte di Appello di
Genova, in parziale riforma delle decisioni di primo grado, rigettava le
domanda proposte dagli epigrafati ricorrenti — docenti alle dipendenze
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in forza di
consecutivi contratti a tempo determinato – nei confronti del MIUR ed
intese alla declaratoria della illegittimità del termine apposto ai
contratti conclusi da ciascuno di essi, alle conversione dei contratti in
rapporti a tempo indeterminato nonché al risarcimento del danno;

che per la cassazione di tale sentenza propongano ricorso gli
epigrafati ricorrenti affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il
Ministero;
Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
-3-

contro

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ. in cui insistono per raccoglimento del ricorso ribadendo che,

diritto al risarcimento del danno anche nelle ipotesi in cui sia
intervenuta la stabilizzazione alla luce della normativa eurounitaria
evidenziando che la Corte di appello di Trento ha, sul punto, sollevato
la questione di pregiudiziale comunitaria cui dichiarano di aderire;

che

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata;

CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa
applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2 della Direttiva del
Consiglio 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché del preambolo
(commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della
clausola 1, lettera b, della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1,
dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo
determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla direttiva
comunitaria 1999/70/CE; violazione c/o falsa applicazione degli artt.
1, 4, 5 ( commi 4 e 4 bis), 10, 11 del . D.Lgs. 368/2001, anche in
combinato disposto con l’art. 4 della legge 4 giugno 1999 n. 124” ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Premesso
che le supplenze disciplinate dall’art. 4 della legge n..124 del 1999 sono
volte a soddisfare esigenze permanenti sia nella ipotesi in cui attengano
a vacanze sul cosiddetto organico di diritto, sia qualora si riferiscano a
posti disponibili di fatto, atteso che solo i contratti a termine previsti
dal comma 3 del richiamato art. 4 presuppongono una ragione
Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
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nonostante le decisioni di questa Corte dell’ottobre 2016, permane il

effettivamente temporanea e transitoria, essendo per lo più stipulati nei
casi di sostituzione di personale assente, si assume che la normativa
speciale, in quanto in insanabile contrasto con le previsioni del d.Lgs.
n. 368 del 2001, è stata da quest’ultimo abrogata, in forza della norma
di chiusura dettata dall’art. 11 dello stesso decreto e che il sistema del

richiamata in rubrica, perché consente la reiterazione del contratto a
tempo determinato in assenza di ragioni oggettive, non potendosi
ritenere tali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e senza
porre alcun limite al numero dei rinnovi o alla durata massima dei
contratti;
– con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 36 del
d.I,gs. 30 marzo 2001 n. 165 anche in relazione alle disposizioni della
Direttiva eurounitaria e del D.Lgs. n. 368 del 2001 indicate nel primo
motivo ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in .
quanto, una volta accertata la illegittimità della reiterazione, dovrebbe
essere disposta la trasformazione del rapporto a termine in contratto a
tempo indeterminato, essendo il personale da immettere
definitivamente nei ruoli del Ministero individuato sulla base della
posizione rivestita nelle graduatorie permanenti, utilizzate anche per il
conferimento delle supplenze annuali; con la conseguenza, che
nell’ambito scolastico alla pronuncia di _ conversione non risulta
ostativo il principio costituzionale del pubblico concorso, giacché il
reclutamento, anche nella sua forma ordinaria, prescinde da
quest’ultimo. Si evidenzia, peraltro, che la giurisprudenza. della Corte di
Giustizia è chiara nell’affermare che l’abuso può essere represso ‘e
sanzionato anche attraverso una misura diversa dalla conversione,
purché quest’ultima sia effettiva, dissuasiva ed equivalente sicché il

Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
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reclutamento del personale a termine della scuola viola la direttiva

risarcimento del danno, pertanto, deve essere congruo e deve avere
anche una finalità sanzionatoria,
con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione
del diritto comunitario con riguardo Direttiva del Consiglio
1999/70/CE del 28 giugno 1999 ed all’art. 6/1 della Convenzione

n. 3, cod. proc. civ.) affermandosi che il comma 18 dell’art.9 del D.L.
n. 70 del 2011 sarebbe in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE del
28 giugno 1999 e vengono, quindi, riproposte le richieste di rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia;

che le questioni oggetto dei tre motivi di ricorso sono già state
scrutinate da questa Corte nelle decisioni del 2016 nn. da 22552 a
22557, 23534, 23535, 23750, 23751, 23866, 23867 , da 24934 a 24040,
da 24126 a 24130, 24272, 24273, 24275, 24276, e da 24813 a 24816, in
relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame
ed ai principi affermati in dette pronunce va data continuità e va,
pertanto, ribadito che:
– A.

“La disciplina del reclutamento del personale a termine del

settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994 ; non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza
dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce
un connotato di speCialità.
– B.

“Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata in
vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
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Europea dei Diritti dell’Uomo ( in relazione all’art. 360, primo comma,

per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non
continuativa, superiore a trentasei mesi”.
– C.

“Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.

l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione, di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.”
– D. “Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti – vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano-, prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell:organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109
dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.”
– E. “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
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lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti

rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a

violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai
docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei preg,ressi strumenti selettivi- concorsuali.”
– F.

“Nelle predette ipotesi • di reiterazione, realizzatesi prima

dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed
amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico ; deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 ,
che l’avvenuta immissione, in ruolo non esclude la proponibilità di
domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova .grava sul lavoratore, in tal caso non
beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata
sentenza.”
– G.

.10

“Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a tettaine

stipulati ai sensi dell’ art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al p e rsonale • amministrativo, tecnico ed
ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno .nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.”
Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
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sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della

- H. “Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a

ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;”

che, pertanto, in applicazione dei predetti principi alla fattispecie in
esame si rileva che non è configurabile comunque alcuna abusiva
reiterazione .dei ‘contratti a termine in quanto pare evincersi dalle pur
scarne indicazioni contenute tanto nella sentenza impugnata quanto
nel ricorso per cassazione che si è trattato esclusivamente di assunzioni
a termine su posti di “organico di diritto di durata non superiore a
trentasei mesi (non avendo le ricorrenti specificamente dedotto che
detto termine -sia stato superato limitandosi ad una generica
affermazione di non brevità o temporaneità e senza alcun distinguo tra
una posizione e l’altrà) ovvero di assunzioni su posti di organico di
fatto, per coprire posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si
rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l’aumento
imprevisto • della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui
pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l’aumento del
numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere
logistico e neppure le ricorrenti hanno, d’altra parte mai dedotto o
allegato — se non con apodittica e generica affermazione – che vi sia
stato, nella concreta- attribuzione delle supplenze sui posti in organico
di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione
delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti
e delle concrete esigenze del servizio né tampoco hanno allegato
circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo
Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
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siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione

stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di
ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di
fatto disponibili;
. che, inoltre, non può essere accolta la richiesta di avvio, ai sensi
dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi

punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
allegato alla Direttiva 1999/70/CE 1999, e della clausola 4 dello stesso
accordo quadro, e sull’ipotizzato contrasto del principio di uguaglianza
e non discriminazione del diritto UE, del trattamento previsto nel
nostro ordinamento rispettivamente per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con la pubblica amministrazione, in particolare
nel Comparto Scuola, e per i contratti a termine stipulati con gli enti
pubblici economici e con í datori di lavoro privati, là dove il legislatore
nazionale avrebbe escluso i primi dalla tutela rappresentata dalla
costituzione dir.un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di
applicazione delle regole interne di recepimento della suindicata
direttiva 1999/70/CE, emanate in attuazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., senza prevedere alcuna sanzione effettiva,
proporzionale, preventiva, dissuasiva neanche sotto il profilo del
risarcimento del danno – per le ragioni già esposte nella sentenza di
questa Corte n.22555 del 7 novembre 2016 ( paragttfi . da 109 a 116)
qui richiamate ( nello stesso senso vedi anche; Cass. n. 164 del 5
gennaio 2017, tra le varie);
che, pertanto, il ricorso va rigettato, in adesione alla proposta del
relatore;
che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali e, soltanto dopo il deposito del ricorso, da questa

Ric. 2013 n. 14281 sez. ML – ud. 19-10-2017
-10-

alla CGUE – formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5,

I

Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti
– dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal
citato art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 trovando tale

30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del
17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive
conformi);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
_li sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017
residente

disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al

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