Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29446 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CARRUBBA
CORRADO, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPRIOLI GIOVANNI, DE
MONTE PASQUALE giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DUOMO – UNIONE ASSICURAZIONI, in persona del suo procuratore
Condirettore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO
ATILIO 14, presso lo studio dell’avvocato MATTICOLI MARIO, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.C.;
– Intimato –
avverso la sentenza n. 52/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
3/12/07, depositata il 23/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
Osserva:
1. F.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, n. 52/2008, che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del tribunale di Lecce, che a sua volta aveva rigettato – per intervenuta prescrizione biennale ex art. 2947 c.c., comma 2, la domanda dell’attuale ricorrente per il risarcimento dei danni alla persona, conseguenti a sinistro stradale, proposta nei confronti di Uniass Assicurazioni e B.C..
Resiste con controricorso solo la Compagnia di assicurazione (ora Duomo Unione Assicurazioni).
2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume il ricorrente che, versandosi in ogni caso in ipotesi di reato di lesioni colpose, per quanto causate a seguito di circolazione stradale, il termine prescrizionale era quello di anni 5 previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3.
3. Il motivo è manifestamente fondato.
Hanno statuito le S.U. di questa Corte che nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, “incidenter tantum” e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi; la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947 c.c., comma 3 (a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”), non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato (Cass. civ., Sez. Unite, 18/11/2008, n. 27337)”.
5. Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente il ricorso va accolto e va cassata, l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c..
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011