Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29446 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 680/2020 proposto da:

S.S., domiciliao in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITO MECCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 02/12/2019

R.G.N. 2331/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– S.S. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Potenza emesso il 2 dicembre 2019, di reiezione della opposizione avverso la decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del (OMISSIS) (la versione differisce leggermente fra quanto dichiarato in sede amministrativa e quando dichiarato in sede giudiziale) e che era giunto in Italia da tre anni vivendo sempre nello stesso centro di accoglienza essendo stato costretto ad abbandonare (OMISSIS) poichè gli era impossibile restituire la somma che aveva avuto in prestito per far sposare le proprie due sorelle e rischiando le ritorsioni dei propri aguzzini;

– il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la parte ricorrente deduce la omessa, carente o illogica motivazione nonchè la violazione degli artt. 2,3,5,6,10 e 11 Cost. e art. 1 della Convenzione di Ginevra;

– con il secondo motivo si denunzia ancora l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione di norme di diritto con riguardo al mancato riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria od umanitaria;

– va preliminarmente rilevato come i due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, contengano censure riconducibili sia all’art. 360, comma 1, n. 3 che al n. 5 della medesima disposizione;

– in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente sulle condizioni di pericolo in cui si sarebbe trovato nonchè sugli altri elementi probatori concernenti le difficoltà sociali inerenti il Paese d’origine, va rilevato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Tribunale formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (ex plurimis, Cass. n. 23940 del 2017) e che non ne sussistono i presupposti nel caso di specie;

– la motivazione del Tribunale, per la verità diffusa e convincente, evidenzia come il ricorrente abbia addotto sin dall’inizio esclusivamente ragioni di carattere economico inerenti all’impossibilità di onorare i propri debiti, contatti per consentire il matrimonio delle sorelle;

– il Tribunale ha escluso, in fatto, l’esistenza di qualsivoglia elemento a sostegno della ipotizzabilità di eventuali forme di persecuzione, trovando l’abbandono del Paese d’origine la propria motivazione esclusivamente in ragioni di carattere economico non affiancate da diverso genere di pericoli atti a generare timori per l’incolumità;

– orbene, in tema di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. Cass., ord., 12 giugno 2019, n. 15794);

– tale impostazione va riferita alla protezione internazionale nel suo complesso e, con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, il tribunale ha escluso, sulla base delle fonti accreditate, la sussistenza del rischio di un danno grave, dovendo lo stesso provenire dagli apparati statali (anche deviati) o essere ricondotto ad una connivenza od assenza degli stessi e non apparendo la situazione del Bangladesh compromessa da tale punto di vista;

– per quanto concerne, infine, la richiesta inerente la protezione umanitaria e il connesso quarto motivo con cui si deduce la violazione di legge, ancora una volta deve escludersi la violazione lamentata, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte del ricorrente circa la propria vulnerabilità secondo quanto rilevato dal Tribunale nella motivazione che valorizza le stesse dichiarazioni del richiedente il quale ha sempre affermato di essere venuto in Italia soltanto al fine di guadagnare quanto necessario per risanare il debito contratto ed avendo il giudice ritenuto che il solo elemento dell’avvio in Italia di un buon percorso integrativo, quanto meno dal punto di vista lavorativo non fosse sufficiente a configurare una situazione di vulnerabilità non rilevando la sola legittima aspirazione a condizioni di vita migliori;

– le censure nella loro genericità non scalfiscono la ratio decidendi del provvedimento impugnato sul punto;

– va sottolineato, infine, come il mancato puntuale esame delle fonti aggiornate non rilevi attesa la inammissibilità in radice del ricorso;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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