Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29445 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO

CAPPONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO MARCELLO giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1646/2008 del TRIBUNALE di MESSINA del

19/08/08, depositata il 09/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto,letti gli atti depositati, osserva:

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 9.9.2009, rigettava l’appello proposto da C.C. contro la sentenza del Tribunale di Messina, depositata il 9.9.2009, che rigettava l’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Messina n. 729/2002, che accoglieva l’opposizione di P.G., avverso un decreto ingiuntivo emesso in suo danno per pagamento alla C. di L. tre milioni. Riteneva il Tribunale che correttamente il primo giudice aveva ritenuto estinto il debito per pagamento avvenuto prima dell’emissione del d.i., come era provato da quietanza, risultata autentica in sede di perizia disposta per la sua verificazione in primo grado, nonchè dalla prova testimoniale addotta dall’opponente, ritenuta attendibile, mentre non era ritenuta tale quella della teste, figlia della C.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.C..

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’impugnata sentenza per avere la stessa ritenuto attendibile il testimone addotto dall’opponente e non quello addotto dalla opposta.

3. La ricorrente con il secondo motivo lamenta “la mancata assunzione di un mezzo di prova fondamentale per la decisione”. Anche quest’ultima doglianza, che ha riguardo alla mancata disposizione di nuova consulenza in appello, integra un vizio motivazionale.

4. I due motivi, essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

Va preliminarmente osservato che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15/04/2004, n. 7201; Cass. S.U. 27/12/1997, n.13045, Cass. 14/02/2003, n. 2222;

Cass. 25.8.2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).

Segnatamente il giudizio sull’attendibilità dei testi involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo che questi abbia indicato le ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giudici. Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale.

La sentenza impugnata ha infatti rigettato la domanda posta a base del ricorso per ingiunzione da parte della C. soprattutto perchè esisteva una quietanza di pagamento sottoscritta dalla C., ritenuta autentica a seguito di consulenza in sede di verificazione. A conforto di tale accertamento di avvenuto pagamento il giudice di appello ha anche tratto elementi dalla prova testimoniale addotta dall’opponente.

Rientrava, quindi, nell’ambito dei poteri del giudice di merito la valutazione sia dell’attendibilità dei testi addotti sia della non necessità di disporre in appello una nuova consulenza e tale valutazione, immune da vizi logici o giuridici, non può essere censurata in questa sede di sindacato di legittimità”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

che nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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