Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29444 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

3.M.C. S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo

studio dell’Avvocato CAIAFFA FABIO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CONTI UMBERTO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, INCORPORATE LA AZIENDA

SANITARIA LOCALE PALMI N. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 657/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

22/05/2009, depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 settembre 2010 la 3MC S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 23 giugno 2009 dalla Corte d’Appello di Bari che aveva modificato solo con riferimento alla liquidazione delle spese di primo grado la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda di pagamento delle merci fornite.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, incorporante l’Azienda Sanitaria Locale Palmi n. (OMISSIS) non ha espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso non rispetta il precetto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto risulta privo della indicazione del giudice di primo grado, a nulla rilevando che tale omissione infici anche la sentenza impugnata.

3. – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo, secondo e quarto motivo censurano la disposta compensazione delle spese di appello, mentre il terzo riguarda la esclusione, da parte della Corte territoriale, del diritto “posizione e archivio” nella liquidazione delle spese di primo grado.

I quattro motivi risultano privi dei prescritti quesiti di diritto, fondati sulle norme rispettivamente indicate, decisivi per il giudizio e di applicabilità generalizzata, non potendo tale adempimento essere soddisfatto con la mera indicazione di massime giurisprudenziali e, limitatamente al terzo motivo, del momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti, rispettivamente, omessa e insufficiente.

Per completezza, è opportuno rilevare: a) come riconosciuto dalla stessa ricorrente, alla specie non è applicabile ratione temporis – la normativa di cui alle L. n. 263 del 2005 e L. n. 69 del 2009; b) viene attaccato un potere discrezionale del giudice di merito, che trova un limite esclusivamente nel divieto di porre le spese a carico della parte risultata vittoriosa, ipotesi non verificatasi nella specie; c) dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che è stato corretto un errore in cui era incorso il primo giudice senza alcuna responsabilità della controparte, che la medesima non aveva contrastato il gravame, che esso era risultato fondato solo in parte (confronta Cass. Sez. Un. nn. 20598 e 20599 del 2008).

A.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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