Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29444 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 13/11/2019), n.29444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19679-2018 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSIMO DAMIANO FORTUNATO;

– ricorrente –

contro

F.G., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIAPAOLA LOCCO;

– controricorrenti –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL quale concessionaria della DUOMO UNI

ONE ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO SCALISE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 750/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.S.M. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di F.M. e G., nonchè nei confronti della Compagnia Uni-One Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza n. 750/2018 della Corte di Appello di Catanzaro che, respingendo l’impugnazione principale e quella incidentale, ha integralmente confermato la sentenza n. 521/2006 del Tribunale di Castrovillari. Il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno, per avvenuto decorso del termine di biennale previsto dall’art. 2947 c.c., comma 2, azionato dall’odierno ricorrente in relazione al sinistro occorsogli in data 21 marzo 1998 (allorquando viaggiava da trasportato sull’auto di proprietà di F.G. e condotta da F.M.).

2. Ha resistito con controricorso la società Cattolica di Assicurazioni Cooperativa a r.l., in qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo della Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a.

Hanno resistito con controricorso anche F.G. e M..

3.Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti sia il ricorrente che la compagnia resistente.

CONSIDERATO CHE

1.II ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente Di Stasi denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha rilevato che lui non aveva neppure chiesto di provare alcunchè in relazione alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità del conducente F.M. ed ha dunque ritenuto non assolto l’onere probatorio che su di lui gravava, senza neppure prendere in considerazione l’efficacia riflessa e indiretta della sentenza n. 79/2000 del Giudice di Pace di Spezzano, che a seguito di attività istruttoria aveva accertato l’esclusiva responsabilità del conducente F.M., respingendo la domanda risarcitoria nei confronti del proprietario del mezzo e della compagnia assicuratrice di quest’ultimo.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto opponibile al Fusaro, che a quel giudizio aveva partecipato, la statuizione contenuta nella menzionata sentenza del Giudice di Pace di Spezzano, nelle more passata in giudicato – relativa all’esclusiva responsabilità del Fusaro nella causazione del sinistro.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

Invero, esso evoca erroneamente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto detto articolo nella formulazione vigente, applicabile ratione temporis, consente soltanto la denuncia del mancato esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, mentre nella specie la Corte territoriale ha espressamente esaminato la sentenza del Giudice di Pace di Spezzano Albanese ed ha correttamente indicato le ragioni per le quali essa non poteva svolgere efficacia nel giudizio davanti a sè pendente. D’altronde, come è noto, la valutazione degli elementi istruttori costituisce attività che, essendo riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, è preclusa in sede di legittimità.

2.3. Il secondo motivo è infondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a) dall’art. 2909 c.c., si evince che l’accertamento, contenuto nella sentenza, non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (cfr., tra le tante, le sentenze nn. 24558/2015, 3187/2015, 691/2011); b) l’efficacia riflessa del giudicato è impedita allorquando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, nè che egli se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa (cfr., tra le tante, le sentenze nn. 24558/2015, 57/2015 e la già citata sentenza n. 691/2011).

Di tali principi ha fatto buon governo la Corte territoriale, che – in relazione alla sentenza irrevocabile n. 79/2000 del Giudice di Pace di Spezzano Albanese (che aveva accertato la responsabilità di F.M. nella causazione del sinistro stradale nel quale l’odierno ricorrente è rimasto coinvolto, quale terzo trasportato a bordo della vettura, condotta dal F.) – ha correttamente escluso che detta sentenza aveva efficacia vincolante nel presente processo. Ciò in quanto l’effetto preclusivo del giudicato, quale istituto tendente ad impedire un bis in idem ed evitare un eventuale contrasto di pronunce, sussiste solo allorchè le parti controvertano in ordine ad un bene della vita, che ha già formato oggetto di sentenza, non più impugnabile, resa in altro giudizio, tra le stesse parti; mentre la sentenza irrevocabile del Giudice di Pace di Spezzano Albanese, aveva definito causa, che era sì relativa allo stesso incidente stradale, ma che era stata introdotta da F.M. e G. nei confronti del soggetto che si trovava alla guida dell’altro veicolo, rimasto coinvolto nel sinistro, nonchè nei confronti della relativa compagnia assicuratrice ed aveva avuto ad oggetto l’accertamento della condotta di guida colpevole di quest’ultimo, cioè un accertamento del tutto diverso da quello che era stato chiesto dal Di Stasi al Tribunale di Castrovillari.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute da entrambe le parti resistenti, ma, in considerazione dell’intervenuta ammissione al gratuito patrocinio non sussistono i presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida per compensi, per la società Cattolica di Assicurazione, in Euro 3000, e, per gli altri resistenti, in Euro 2300, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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