Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29443 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DONATELLO 22, presso lo studio dell’Avvocato VILLA

PIERGIORGIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato DI MONTE VINCENZO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., TORO TARGA S.P.A., D.R.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 456/2009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE – SEZIONE DISTACCATA DI di AVERSA del 11/06/2009, depositata

il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato DI MONTE VINCENZO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

ha aderito alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 settembre 2010 D.R.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 giugno 2009 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale per non aver provato di essere proprietario dell’auto danneggiata.

Gli intimati, Toro Targa S.p.A., C.G. e D.C. R., non hanno espletato attività difensiva.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 2043 e 2054 c.c. nonchè ai principi informatori della materia della assicurazione obbligatoria dei veicolo (L. n. 990 del 1969 e D.Lgs. n. 206 del 2005).

Oggetto della censura è la propria legittimazione attiva negata da entrambi i giudici di merito.

In esito alle argomentazioni a sostegno vengono formulati due quesiti assolutamente astratti e inidonei all’enunciazione di un principio di diritto – decisivo per la controversia e, nel contempo, di applicabilità generalizzata – fondato sulle norme indicate.

Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2719 c.c., degli artt. 199, 115 e 116 c.p.c..

Il tema trattato è la non contestazione da parte della Toro e il valore del rapporto della Polstrada.

In riferimento a quest’ultimo risulta violato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008).

Vengono, poi, formulati plurimi quesiti, nessuno dei quali risulta conforme al modello sopra enunciato.

Il terzo motivo adduce nullità della sentenza in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Il tema è il mancato rilievo della mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale e il mancato rinnovo dell’audizione dei testi.

Il Tribunale ha affrontato il tema dell’interrogatorio formale, mentre non è dato comprendere per quale ragione avrebbe dovuto riascoltare i testi.

Anche per questo motivo vengono formulati quesiti plurimi di contenuto assolutamente astratto.

Il quarto motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio.

Alla genericità della censura si associa la mancanza del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non dimostrano l’assolvimento degli oneri processuali di cui la relazione ha evidenziato l’inottemperanza, è irrilevante la mancata notificazione del ricorso ad uno dei resistenti; il tema della disponibilità del mezzo è nuovo poichè il ricorrente aveva agito dichiarandosene proprietario;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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