Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29443 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 15/11/2018), n.29443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21929/2013 proposto da

D.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO, 7, presso lo studio dell’avvocato VENTURINO MICHELE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO SADURNY, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO TOFFOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2013 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

18/02/2013.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 18 febbraio 2013, ha rigettato l’appello proposto da D.S.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine n 179 del 2012, e nei confronti di V.M..

1.1. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo che intimava al sig. D.S. il pagamento dell’importo di Euro 3.099,80 a titolo di corrispettivo di lavori di rinnovazione infissi, e della domanda risarcitoria proposta dal D.S., il quale assumeva l’esistenza di vizi dell’opera.

2. Il Tribunale ha rilevato che l’appellante D.S. non aveva riproposto la domanda riconvenzionale, con conseguente formazione del giudicato sulla statuizione di rigetto e che, per la restante parte, l’appello risultava inammissibile per difetto di specificità dei motivi e infondato nel merito. Ha osservato in proposito il Tribunale che il preventivo dei lavori prodotto in giudizio non conteneva indicazioni circa l’asserita garanzia di risparmi energetici, nè era stata provata la tempestività della denuncia dei vizi.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre D.S.P. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso V.M.. Il ricorso, rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in materia di specificità dell’appello, è stato fissato per la decisione all’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c. e si contesta il giudizio di inammissibilità dell’appello.

2.1. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.

La ratio decidendi della sentenza impugnata non è costituita dal rilievo, contenuto in motivazione, della inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, ma dalla ritenuta infondatezza nel merito delle ragioni dell’appellante, confermata dal dispositivo di rigetto.

In siffatta situazione, come osservato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 18/12/2017, n. 30354), la censura che investa il rilievo ad abundantiam del difetto di specificità dei motivi di appello si rivela radicalmente inidonea a determinare la cassazione della sentenza impugnata: di qui l’inammissibilità per carenza di interesse. All’opposto, nel caso in cui il giudice abbia definito la causa sulla questione pregiudiziale di inammissibilità, inserendo impropriamente nella motivazione argomentazioni sul merito, la ratio decidendi risiede nella statuizione pregiudiziale, ed è inammissibile per carenza di interesse la censura che investa le argomentazioni sul merito (Cass. Sez. U 20/02/2007, n. 3840; Sez. U 30/10/2013, n. 24469).

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1490,1492,1495,1497,1667,1668,2226 c.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 128 e 132, con riferimento alla ritenuta tardività della denuncia dei vizi.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe indicato il termine di decadenza nè qualificato il contratto, e assume che la difformità dei vetrocamera forniti rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs. n. 192 del 2005, con conseguente inidoneità alla riqualificazione energetica dell’immobile, integrasse aliud pro alio; contesta inoltre la mancata ammissione delle prove orali con le quali intendeva dimostrare che il fornitore era stato edotto dell’obiettivo di riqualificare l’immobile dal punto di vista energetico.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1453,1460,1490,1495,1497,1667,1668,2226 c.c. e si contesta la ritenuta decadenza dall’azione di garanzia per vizi.

5. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

5.1. Sia l’invocata applicazione della disciplina del codice del consumo, sia la sussunzione del vizio nell’aliud pro alio, sia il richiamo alle norme in tema di risoluzione del contratto introducono temi e questioni che non risultano prospettate nei gradi di merito: la sentenza impugnata non ne tratta e il ricorrente non dimostra di averle poste nel giudizio di appello. Trova applicazione, pertanto, la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (per tutte, Cass. 18/10/2013, n. 23675).

5.2. Risultano infondate le doglianze relative alla asserita mancata qualificazione del contratto inter partes e alla mancata specificazione del termine di decadenza per la denuncia dei vizi.

La sentenza impugnata ricostruisce il rapporto inter partes facendo riferimento ai “lavori di rinnovazione degli infissi”, così evocando la figura del contratto d’opera, la cui disciplina è sul punto sovrapponibile a quella della vendita, essendo previsto in entrambi i casi il termine di decadenza in otto giorni dalla scoperta dei vizi.

5.3. Per il resto, le violazioni di legge denunciate dal ricorrente attingono l’accertamento compiuto dal Tribunale con riguardo alla mancanza di prova della denuncia dei vizi nel termine di legge. Trattasi di accertamento per sua natura non sindacabile in sede di giudizio di legittimità, salvo che per vizio di motivazione – nella specie neppure dedotto – nell’accezione ristretta delineata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

5.4. Quanto detto vale a fortiori per la contestata mancata ammissione delle prove testimoniali (Cass. 07/03/2017, n. n. 5654), che il Tribunale ha ritenuto inidonee a dimostrare che il V. avesse garantito il risparmio energetico.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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