Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29443 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 13/11/2019), n.29443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18439-2018 proposto da:

CREDIFARMA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

FARMACIA DOTT. C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2271/2018 della CORTE D’APPELLO di ROM, /,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La società Credifarma ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della Farmacia Dott. C.V. (già Farmacia O. e C.V. s.n.c.) avverso la sentenza n. 227/2018 della Corte di Appello di Roma, che, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta dalla Farmacia, in parziale riforma della sentenza n. 6680/2010 del Tribunale di Roma, ha condannato la Farmacia a pagare in suo favore la minor somma di Euro 67.733,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando per metà le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

2. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.La società ricorrente con un unico motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c. nella parte in cui ha ritenuto nullo il tasso ultralegale applicato al rapporto inter partes. Sostiene che con comunicazione 10/2/1995, accessoria alla convenzione, aveva accettato la proposta di adesione alla convenzione da parte della Farmacia ed aveva ad essa comunicato il tasso di interesse applicabile al finanziamento; e che, poichè vi era stato il pieno consenso anticipatamente manifestato da parte del farmacista, non può ravvisarsi nella determinazione ultralegale del tasso di interesse alcuna irregolarità.

2. Il ricorso è improcedibile.

Invero, premesso che la sentenza impugnata è stata notificata all’odierna società ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 18/4/2018, non è stata prodotta dalla ricorrente la documentazione relativa alla notifica della sentenza, necessaria a questa Corte per riscontrare il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione (esercitabile, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve).

D’altra parte, la farmacia controcorrente non ha svolto alcuna attività difensiva (per cui non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenze n. 8312/2019 e n. 10648/2017), mentre l’esito della c.d. prova di resistenza non è positivo (circostanza questa che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, esclude la sanzione della improcedibilità: cfr. ad es. con sentenza n. 17066/2013), in quanto, essendo stata pubblicata la sentenza il 9/4/2018 ed essendo stata eseguita la notificazione del ricorso il 18/6/2018, calcolando dalla data di pubblicazione i 60 giorni di legge, il ricorso è stato notificato a termine già abbondantemente scaduto.

3. Alla improcedibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato, ma consegue il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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