Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29443 del 07/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29443 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 19027-2013 proposto da:
SILVANO GIUSEPPE ANTONIO C.F.

SLVGPP68H13G942L,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANGELA
BUCCICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
VITTORIO FARAONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3820

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

Data pubblicazione: 07/12/2017

MARINI, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

391/2012 della CORTE D’APPELLO
il 20/02/2013

di CAMPOBASSO, depositata

R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

04/10/2017

dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VITTORIO FARAONE;
udito l’Avvocato PAOLO MARINI.

256/2011;

Fatti di causa

1. Giuseppe Antonio Silvano, premesso di avere stipulato con ANAS s.p.a.
un contratto a tempo determinato dal 10.11.2008 al 9.3.2009, per due volte
prorogato, che la seconda proroga era stata disposta in violazione dell’art. 4 d.
Igs n. 368 del 2001, ha adito il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento

indeterminato e la condanna della società convenuta alla riassunzione in
servizio ed al risarcimento del danno.
2. Il giudice di primo grado, sul rilievo della illegittimità della seconda
proroga, ha accolto la domanda e compensato le spese di lite.
3. La Corte di appello di Campobasso, pronunziando sull’appello principale
della società e sull’appello incidentale del lavoratore, in parziale riforma della
decisione, ha respinto la originaria domanda, confermando nel resto la
sentenza impugnata e compensando le spese di secondo grado.
3.1. Il giudice di appello, osservato che la seconda proroga era intervenuta
in epoca e per cause relativa al sisma del 6 aprile 2009, ha ritenuto che la
stessa dovesse ritenersi consentita alla luce della normativa emergenziale
adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del potere di
ordinanza riservato al Governo dall’ art. 5 della Legge n. 225 del 1992; il
combinato disposto dell’art. 14 ord. n. 3755 – che autorizzava la società ANAS
ad avvalersi delle deroghe previste dall’art. 3 dell’ordinanza Protezione civile n.
3753 del 5.4.2009 – e dell’art. 3 cit. – il quale elencava, tra le norme di legge
derogabili se indispensabili a fronteggiare le conseguenze del sisma, l’ art. 36
del d. Igs n. 165 del 2001 – induceva a ritenere legittima la deroga a
quest’ultima disposizione in ragione del fatto che l’ANAS, anche dopo la
privatizzazione, aveva conservato natura pubblicistica.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Giuseppe Antonio
Silvano sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo
controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
cod. proc. civ..

della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2449 e sgg. cod. civ. nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di

doveva essere annoverata fra i soggetti pubblici e assume, anche sulla base di
riferimenti alla giurisprudenza comunitaria e amministrativa, che la
partecipazione azionaria al capitale sociale da parte di una pubblica
amministrazione non incideva sullo configurazione dell’ANAS quale società di
diritto comune.
2. Con il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione di norme
di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’OPCM n. 3755. Violazione e falsa
applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione del d.I
gs n. 368 /2001”, censurando, in sintesi, la decisione per avere, sulla base
della errata lettura della normativa secondaria di riferimento, ritenuto che
l’ANAS, potesse avvalersi del potere di deroga all’art. 36 d. Igs n. 165 del
2001.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce : “violazione e falsa applicazione
delle norme di diritto. Violazione della legge d. Igs n. 368 del 2001 – violazione
della disciplina degli artt. 1,4,5, d. Igs n. 368 del 2001 ” . Critica la decisione
impugnata ribadendo, in sintesi, che ANAS s.p.a. non rientra, né per natura
giuridica né per le finalità che persegue, tra i soggetti destinatari delle
disposizioni del d. Igs n. 165 del 2001 di talchè, sotto questo profilo, non
avrebbe potuto essere ritenuta destinataria della previsione di deroga all’art.
36 d. Igs cit. prevista dalla normativa ennergenziale.
4.

Vanno respinte le preliminari eccezioni con le quali parte

controricorrente ha dedotto la non conformità del ricorso alle prescrizioni di cui
all’art. 366 comma primo n. 6 cod. proc. civ., per non avere il ricorrente
specificato la sede processuale di merito nella quale erano stati depositati i
documenti ed i contratti collettivi alla base delle censure articolate e per

lavoro. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la società ANAS

violazione del principio di autosufficienza del ricorso. L’odierno ricorrente,
infatti, pur denunziando formalmente anche violazione e falsa applicazione dei
contratti collettivi, ha, in realtà, con tutti e tre motivi, dedotto l’errore di diritto
del giudice di appello, per avere, in sintesi, ritenuto ANAS s.p.a. un soggetto
pubblico e in quanto tale destinatario delle previsioni di cui al d. Igs n. 165 del

sulla base della richiamata normativa emergenziale. In altri termini, il tenore
delle censure articolate, quali ricostruibili dalla illustrazione dei singoli motivi,
non consente di ritenere che le stesse siano “fondate” sui contratti collettivi o
comunque su documenti dei quali è omessa la trascrizione e l’indicazione della
relativa sede di produzione nelle fasi di merito . Quanto ora rilevato esclude in
radice la rilevanza delle carenze denunziate dalla parte controricorrente in
ordine alla formale redazione del ricorso e, più in generale, in ordine al difetto
di autosufficienza.
5. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per evidente connessione,
sono da accogliere in continuità con altro precedente di questa Corte ( Cass.
19/12/2016 n. 16166) intervenuto in fattispecie identica a quella in esame.
5.1. In tale decisione è stato ritenuto che la formulazione dell’art. 14
dell’Ordinanza n. 3755, il quale dispone che “in relazione alla necessità di
ricostruire con somma urgenza la sede del compartimento ANAS dell’Aquila,
che risulta definitivamente inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile
2009, la medesima società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste
all’articolo 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009”, non
è tale da poter legittimare una seconda proroga del contratto a termine . In
particolare è stato chiarito che la deroga all’art. 36 (utilizzo di contratti di
lavoro flessibile) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevista, insieme con altre,

dall’art. 3 dell’Ordinanza n. 3753/2009, cui fa riferimento la disposizione in
esame, non può trovare applicazione ai dipendenti di ANAS: sia perché il
richiamo all’art. 36, il quale stabilisce i presupposti e le condizioni cui si devono
attenere le amministrazioni pubbliche per rispondere ad esigenze temporanee
ed eccezionali, non può che riferirsi ai soggetti individuati come tali dall’art. 1,
co. 2, del decreto legislativo n. 165/2001; sia perché – secondo quanto già

2001 ed in particolare dell’art. 36, e facultizzato, pertanto, alla relativa deroga

precisato da questa Corte di legittimità in diverse pronunce – a seguito e per
effetto della trasformazione dell’ANAS da azienda in ente pubblico economico
operata con il d.lgs. n. 143/1994, il rapporto di lavoro del personale
dipendente del suddetto ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla
contrattazione collettiva di lavoro (cfr. in tal senso Cass. n. 9590/2005).

diversa interpretazione dell’art. 3, nel senso di un travalicamento dei limiti
formali di appartenenza soggettiva all’Amministrazione pubblica, quale
legislativamente definita, a vantaggio di una concezione di essa lata e
funzionalistica (che ingloberebbe, tra i destinatari della norma, anche ANAS, in
ragione delle finalità di rilievo pubblico che, pur in una mutata veste
soggettiva, essa continua a perseguire), implicando una ricomposizione del
fenomeno organizzatorio ben al di là di ogni opzione interpretativa di carattere
“estensivo”, non sarebbe coerente con la natura di norma “eccezionale”
dell’art. 5, co. 2, I. n. 225/1992, il quale conferisce, per la realizzazione degli
interventi da attuare durante lo stato di emergenza, un potere di ordinanza “in
deroga ad ogni disposizione vigente”, nel solo rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, e cioè un potere il cui esercizio induce nel sistema,
in correlazione con fatti e situazioni di portata straordinaria, elementi di
antinomia e di frattura nella consequenzialità applicativa. Né potrebbe la
seconda proroga del contratto a termine legittimarsi sulla scorta della
disposizione di cui all’art. 10, comma 1, seconda parte, dell’Ordinanza n.
3755/2009 (ove è previsto che, per finalità legate alle attività di emergenza, il
Dipartimento della protezione civile sia “autorizzato ad avvalersi di personale
dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da
società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo
consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con
rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri
contributivi ed assicurativi”), non risultando dedotto che fra il Dipartimento e
l’ANAS sia intervenuto un accordo per il distacco, presso il primo, di personale
della società né che l’impiego del ricorrente in forza della seconda proroga sia,

5.2. E’ stato inoltre precisato che “Non è dubbio, d’altra parte, che una

in ogni caso, avvenuto su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento stesso.”
(Cass. 26166/2016 cit.).
5.3. A tanto consegue, quindi, la cassazione della decisione con rinvio
della causa ad altro giudice che si indica nella Corte d’appello di Bari alla quale
è demandato anche il regolamento delle spese di lite del presente giudizio.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai
fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello
di Bari.
Roma, 4 ottobre 2017

P.Q.M.

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