Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29442 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.C.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio

dell’avvocato AIELLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (OMISSIS), (già SAI – Società Assicuratrice

Industriale Spa), giusta fusione per incorporazione della Compagnia

“La Fondiaria Assicurazioni Spa” nella SAI Spa, n.q. di Impresa

Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 23/06/09, depositata l’01/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 settembre 2010 D.C.L. S. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 1 luglio 2009 dalla Corte d’Appello di Caltanissetta che, in riforma della sentenza del Tribunale di Gela, aveva affermato la responsabilità del medesimo nella misura del 70% nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima e aveva ridotto l’importo dovuto dal F.G.V.S. a titolo risarcitorio.

La Fondiaria – SAI S.p.A. ha resistito con controricorso.

2-1 due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta mancanza assoluta di motivazione e comunque difetto della stessa su un punto essenziale della controversia.

E’ più che certo (confronta, ex multis, Cass. n. 23296 del 2010) che costituisce vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, l’omessa indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento.

La Corte territoriale ha indicato le ragioni della propria decisione, che può essere condivisa o meno nel merito, ma che risulta adeguatamente motivata.

Le argomentazioni addotte dal ricorrente implicano esame e valutazione delle risultanze processuali. Manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare l’addotto vizio di motivazione.

Il secondo motivo adduce motivazione contraddittoria. Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Non è contraddittorio evidenziare gli elementi di responsabilità di uno dei due conducenti coinvolti nell’incidente e tuttavia ritenere prevalente la responsabilità dell’altro, indicandone le ragioni.

Anche in questo caso si è in presenza di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

Ma, soprattutto, manca il momento di sintesi strutturato in modo da rispettare le esigenze perseguite dall’art. 366-bis c.p.c..

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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