Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29442 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 15/11/2018), n.29442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17626-2017 proposto da:

R.L., RO.LA., rappresentati e difesi dall’avvocato

CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende o e legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

01/03/2017, RG.n. 203/2016 VG, Cron. n. 127/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ro.La. e R.L., con autonomi ricorsi, poi riuniti, L. n. 89 del 2001, ex art. 2 depositati il 9/3/2015, chiedevano la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un indennizzo, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio svoltosi dinanzi al Tar Marche, introdotto con ricorso del 19/4/2003 e definito con sentenza del 23/7/2014;- il Giudice designato dal Presidente della Corte di Appello di L’Aquila ha accolto i ricorsi, liquidando in favore di ciascun ricorrente la somma di Euro 7.250.

Avverso tale decreto, i ricorrenti hanno proposto opposizione, lamentando essere inadeguata la somma liquidata, non avendo il Giudice tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e della giurisprudenza della Corte di Cassazione. E prima ancora, eccepivano l’illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e ss. come modificati dalla L. n. 134 del 2012, per violazione degli artt. 3, 24, 11, 111 e 117 della Carta Costituzionale, anche in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui la legge onera il ricorrente a depositare copia conforme di tutti gli atti del processo presupposto, con un non tollerabile aggravio di spesa che, nei fatti, costituisce un ostacolo all’accesso della parte alla tutela giurisdizionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepiva la prescrizione del diritto; e nel merito chiedeva il rigetto dell’opposizione.

La Corte di Appello dell’Aquila con decreto n. cronolog. 127 del 2017 respingeva l’opposizione e condannava i sigg. R. al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte di Appello dell’Aquila, andava esclusa l’eccezione di prescrizione avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze perchè il ricorso aveva rispettato i termini prescrizionali di cui all’art. 2935 c.c.. Andava esclusa l’eccezione di incostituzionalità in ordine alla richiesta del deposito di copia conforme degli atti del giudizio presupposto perchè la produzione era strumentale alla verifica della sussistenza del diritto all’equo indennizzo e, comunque, per la verifica della durata del processo presupposto. Corretta era la liquidazione dell’indennizzo perchè i criteri di calcolo applicati rientravano tra il minimo ed il massimo previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 così come modificata dalla L. n. 134 del 2012.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta dai sigg. R. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria II Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso i sigg. R. lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 ed art. 6 CEDU, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Europea per la violazione del fondamentale diritto dell’uomo alla ragionevole durata del processo, nonchè per omessa valutazione della lesione dei danni subiti con riferimento al diritto di proprietà ex art. 42 Cost. e art. 1 Prot. Add. CEDU.

Secondo i ricorrenti (per quanto è dato capire dall’esposizione di un motivo non facilmente intellegibile) la Corte distrettuale, nel determinare l’equo indennizzo, non avrebbe tenuto conto dei danni patrimoniali da essi subiti). In particolare, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del danno che i sigg. R. avrebbero subito, non avendo potuto tutelare correttamente il proprio diritto di proprietà oggetto di illegittima espropriazione. Piuttosto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto tener conto della famosa sentenza Cocchiarella c Italia che ha affermato “(…) l’importo globale sarà aumentato di Euro 2000,00, se la posta della controversia è importante in particolare in materia di diritto del lavoro, di stato e capacità delle persone, di pensioni di procedimenti particolarmente gravi in relazione alla salute o alla vita di relazione (…)”.

E di più, i valori fondamentali tutelati dalla legge Pinto sarebbero stati meglio tutelati ove si fosse consentito, come nel passato la possibilità di instaurare un procedimento per equa riparazione durante il processo presupposto. Al riguardo, i ricorrenti ritengono di sollevare questione di costituzionalità della norma che non prevede la possibilità per il cittadino di presentare ricorso ex lege Pinto durante il giudizio presupposto.

1.1= Il motivo è infondato sotto ogni profilo.

La L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, stabilisce che il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500,00 e non superiore a 1.500,00 Euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine di durata ragionevole (comma 1); e prevede che l’indennizzo sia determinato ai sensi dell’art. 2056 c.c., tenendo conto dell’esito del processo in cui si è verificata la violazione, del comportamento del giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (comma 2). Detta norma positivizza un campo di variazione dell’indennizzo (500,00 – 1.500,00 Euro per ogni anno di ritardo) ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte Suprema già prima della modifica legislativa, essendosi individuato nel criterio di 500,00 Euro all’anno una misura idonea a contemperare la serietà dell’indennizzo con l’effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 5277/15, secondo cui tale approdo consente di escludere che un indennizzo di 500,00 Euro per anno di ritardo possa essere di per sè considerato irragionevole e, quindi, lesivo dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte Europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo). La nuova norma, inoltre, è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale da Cass. n. 22772/14, che ha dichiarato, tra l’altro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, atteso che la ragionevolezza del criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo recepisce indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ciò posto, la scelta del moltiplicatore annuo da applicare al ritardo, nella definizione del processo presupposto, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve decidere, tenendo conto (come recita la norma) dei parametri di valutazione elencati nel medesimo art. 2-bis, comma 2, lett. da a) a d), con il vincolo di indicare un moltiplicatore che sia compreso tra il minimo ed il massimo anzi detto.

1.2. = Con l’ulteriore precisazione che i parametri di cui si dice costituiscono indicatori cui il giudice può variamente attingere per orientare il quantum della liquidazione equitativa dell’indennizzo. La norma, se da un lato esclude che siano valorizzabili fattori di natura diversa, dall’altro non detta dei tassativi temi di accertamento, tutti e ciascuno oggetto di specifica indagine e di singola valutazione in punto di fatto. Il giudice di merito, pertanto, nel determinare l’ammontare dell’equa riparazione non è tenuto ad esaminare ognuno dei suddetti parametri, ma deve tenere conto di quelli tra questi che ritiene maggiormente significativi nel caso specifico. Lo scrutinio e la valutazione degli elementi della fattispecie che consentono di formulare il giudizio di sintesi sul patema derivante dalla durata irragionevole del processo, costituiscono un caratteristico apprezzamento di puro fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.3. = Ora nel caso in esame la Corte distrettuale ha rispettato questi principi, intanto, indicando un moltiplicatore ricompreso tra il minimo e massimo previsto dalla legge, e, cioè, tra i 500 Euro e 1.500,00 per ogni anno di ritardo, e, specificando, sia pure in modo sintetico, nel determinare l’equo indennizzo richiesto ha tenuto conto “(…) dei parametri di legge “L. n. 89 del 2001, art. 2 bis nel testo ratione temporis”, specificando che il moltiplicatore adottato era congruo, considerato che non era stata allegato un danno eccedente quello ordinariamente collegato al ritardo.

1.2. = I ricorrenti, per altro, non possono pretendere che il giudizio per equa riparazione si faccia carico del diritto (sia esso il diritto di proprietà, costituzionalmente protetto) la cui tutela è stata affidata al giudizio presupposto. Piuttosto, i danni patrimoniali e non patrimoniali che la legge Pinto intende risarcire sono quelli derivanti dall’eccesiva durata del processo. La dottrina più attenta e la stessa giurisprudenza di questa Corte avvertono che per evitare che la legge Pintodivenga uno strumento improprio per una sorta di rivincita fittizia rispetto ad una tardiva sconfitta in giudizio, è necessario un particolare rigore valutativo della fattispecie: il ricorrente deve provare l’esistenza del pregiudizio e l’entità del suo ammontare in ogni sua voce in modo puntuale.

1.3. = Sotto altro aspetto, va osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55,comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. Tuttavia, questa decisione non incide sul presente giudizio perchè, nel caso in esame, il giudizio presupposto è stato concluso con sentenza passata in giudicato.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e art. 6.1 CEDU come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Europea, quanto alla richiesta di copie conformi in contrasto con i principi CEDU.

Secondo i ricorrenti, presentare “l’intero fascicolo del giudizio presupposto in copia conforme comporta il pagamento di svariate centinaia di Euro in bolli, divenendo, così, un costo esorbitante ed iniquo per la parte e tutto ciò in palese violazione degli artt. 3 e 24 e 117 Cost. in riferimento e come recepito dall’art. 6, paragrafo 1 della CEDU (Diritto di accesso al Tribunale) e dagli artt. 6 e ss. del Trattato di Lisbona.

2.1. = Il motivo è infondato. I ricorrenti in verità ripropongono, sia pure in maniera confusa, un’eccezione già sollevata nel giudizio di merito e, correttamente, decisa dalla Corte distrettuale.

Come condivisibilmente ha già evidenziato la Corte distrettuale: “(….) L’eccezione di incostituzionalità è a sua volta infondata, posto che l’onere, per la parte, di allegare copia conforme degli atti del giudizio presupposto risponde all’esigenza di rendere possibile, al Giudice investito della domanda di equa riparazione, di verificare l’eventuale esistenza di cause di esclusione del diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies nel testo vigente “ratione temporis”), ed il rispetto dei termini di ragionevole durata del processo, escludendo i periodi di cui non deve tenersi conto (art. 2, comma 2 quater stessa legge); consente, inoltre, di ragguagliare l’indennizzo – all’interno, dei limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge – ai fatti ed alle condotte individuate dal secondo comma dell’art. 2 bis, comunque contenendolo entro i limiti di cui al successivo comma 3. Di conseguenza, si tratta di un onere nient’affatto irragionevole, e comunque, l’aggravio di spesa ridonderà in danno del Ministero, una volta che questo risulti soccombente (art. 91 c.p.c.), per cui l’eccezione di incostituzionalità della norma va respinta (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 900,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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