Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29442 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 13/11/2019), n.29442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18349-2018 proposto da:

D.V., S.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSIZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO ROSARIO GREZZO;

– ricorrenti –

contro

DOBANK SPA nella qualità di mandataria di FINO 1 SECURITISATION SRL,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE STARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQU. /LE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.V. e S.M.M. hanno proposto ricorso per cassazione – nei confronti dell’Istituto Unicredit spa (e, per essa, Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) e della compagnia Fino 1 Securisation s.r.l. – avverso la sentenza n. 99/2018 della Corte di appello di Cagliari, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione da essi proposta avverso l’ordinanza 12/3/2016 del Tribunale di Pausania (con la quale era stata dichiarata l’inefficacia nei confronti dell’Istituto del fondo patrimoniale da loro costituito in data 11/12/2009), perchè tardivamente proposto (e precisamente notificato in data 22/9/2016).

2.Ha resistito con controricorso la società Fino 1 Securisation srl, quale successore a titolo particolare dell’Istituto di credito, nell’ambito di una procedura di cartolarizzazione che comprende anche la posizione debitoria per cui è processo.

3.Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.In vista dell’odierna adunanza nessuna delle parti ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I ricorrenti con un solo motivo denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 702 quater c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione dal mero avviso dell’esito del giudizio di primo grado (comunicato a mezzo Pec in data 18 aprile 2016), senza tener conto che a detto avviso non era stato allegato il testo integrale dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (contenente motivazione e dispositivo), che era stata depositata telematicamente dal giudice in data 6/4/2016.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, la Corte territoriale, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’Istituto di credito, ha ritenuto tardivo l’appello, proposto dagli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza 12/3/2016, in quanto: a) detta ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Tempo Pausania in data 6/4/2016, era stata comunicata per via telematica in data 18/4/2016; b) l’appello era stato notificato in data 22/9/2016, quando cioè, tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale, era abbondantemente decorso il termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione.

Gli odierni ricorrenti hanno eccepito che la Cancelleria della Corte territoriale aveva sì comunicato al loro procuratore costituito, avv. Mario Ghezzo, l’esito favorevole a Unicredit del giudizio, ma non aveva comunicato il testo integrale dell’ordinanza, così impedendo alla parte destinataria di averne piena conoscenza.

Senonchè, dal fascicolo processuale – esaminato dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio eccepito risulta che:

-la Cancelleria della Corte ha attivato il procedimento notificatorio dell’ordinanza 12/3/2016, provvedendo in data 18/4/2016, ad ore 5.25, ad inviare al procuratore degli odierni ricorrenti, all’indirizzo di posta elettronica certificato dallo stesso indicato nella memoria di costituzione di primo grado, messaggio di posta elettronica certificata (identificato con GLCA; 2016; 2243640), con allegato pdf (avente impronta 27703831s.pdf.zip.hash e contenente il testo integrale della ordinanza);

-detto messaggio ed il suo allegato, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna (rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario e identificata con 7128622), è stato consegnato alle ore 5.25 dello stesso 18 aprile.

In definitiva, risulta agli atti che in data 18/4/2016 il procuratore costituito degli odierni ricorrenti ha ricevuto il messaggio contenente in allegato il testo integrale dell’ordinanza emessa in data 6/4/206 ex art. 702 ter.

Ne consegue che il termine per l’appello, proposto avverso detta ordinanza in data 22/9/2016, anche a voler considerare il termine di sospensione feriale, era da tempo scaduto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente Fino 1 Securisation s.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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