Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29442 del 07/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29442 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 22562-2012 proposto da:
ILVA S.P.A. C.F. 11435690158, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA
2017

MASSIMO FAILLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3532
contro

CIFALA’ CARMELO, SCIGLIUTO VINCENZO;
– intimati –

Data pubblicazione: 07/12/2017

avverso la sentenza n. 259/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 05/04/2012 R.G.N. 223/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;

Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’estinzione del ricorso;
udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA per delega orale
Avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 5 aprile 2012, la Corte d’Appello di Milano, in parziale
riforma delle due pronunzie rese dal Tribunale di Milano, accoglieva per
il periodo non soggetto a prescrizione dal 16.8.1995 al 23.5.2000, la
domanda proposta da Carmelo Cifalà e Vincenzo Scigliuto nei confronti

pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al c.d.
“tempo tuta” non solo, come riconosciuto dal giudice di prime cure, con
riguardo al tempo di vestizione, ma altresì con riguardo ai tempi
impiegati dall’ingresso dello stabilimento ai reparti di assegnazione e
per la timbratura presso i reparti medesimi nonché per effetto
dell’incidenza di tali emolumenti su 13^ mensilità e ferie.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
qualificabili come “effettiva prestazione” tutti gli indicati tempi, da
retribuirsi a titolo di lavoro straordinario ed operante l’effetto
interruttivo della prescrizione a decorrere dalla data di invio dell’istanza
per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando
l’impugnazione a cinque motivi. L’intimato non svolgeva alcuna attività
difensiva.
Peraltro nelle more dell’udienza di discussione la Società depositava un
atto di rinuncia al ricorso recante l’accettazione dell’intimato, di cui
veniva dato atto nel corso dell’udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2017.

di Ilva S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Società al

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