Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29441 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FIORENTINO TOMMASO E FIGLI SNC (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, F.F.S.

(OMISSIS), F.M. (OMISSIS),

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA ANNIBALIANO 18, presso lo studio dell’Avvocato

TELESCA CARMEN, rappresentati e difesi dall’Avvocato SGUANCI ALFREDO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AIELLO COSTRUZIONI DI LUIGI AIELLO & C S.N.C. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’Avvocato

LAURO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’Avvocato ESPOSITO MASSIMO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2110/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/05/2009, depositata il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.M. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 la Fiorentino Tommaso & Figli S.n.c. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 25 giugno 2009 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva revocato il decreto ingiuntivo notificato alla Aiello Costruzioni di Luigi Aiello & C. S.n.c..

La società intimata ha resistito con controricorso.

2 – I tre (rectius: quattro) motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c, dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 116 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La censura, che implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di merito, contiene riferimenti a documenti (relazioni del C.T.U. e del C.T.P.), nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008). Ma, soprattutto, manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali regioni la motivazione della sentenza risulti, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria, mentre il quesito di diritto si rivela assolutamente astratto.

Le medesime caratteristiche negative viziano anche gli ulteriori motivi: il secondo, che rappresenta ancora omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ancora con riferimenti alle consulenze); Il terzo che adduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (sempre con riferimenti alle consulenze); il quarto, che ipotizza omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione dell’art0. 1193 c.c., comma 2, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. (il tema della consulenza è sempre presente).

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 3.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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