Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29441 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 541/2020 proposto da:

D.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 13/11/2019

R.G.N. 7699/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Torino respingeva il ricorso in opposizione proposto da D.M. (OMISSIS) avverso il provvedimento della Commissione Territoriale, che aveva respinto ogni forma di protezione internazionale o umanitaria nei confronti del predetto;

2. il Tribunale, ritenuta non necessaria nuova audizione del richiedente, essendo presente in atti il verbale di audizione del predetto innanzi alla Commissione territoriale, redatto nel rispetto delle norme di legge, condivideva il giudizio della stessa Commissione quanto alla ritenuta contraddittorietà e genericità del racconto del richiedente, che non aveva, peraltro, riferito di essere stato minacciato o di avere subito violenze dagli abitanti del suo villaggio, ma di avere soltanto ricevuto inviti ad andarsene;

3. il Collegio aggiungeva che dalla accertata non credibilità del ricorrente derivava, come prima conseguenza, il difetto di ogni prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio a dimostrazione dell’essere lo stesso stato vittima di atti di persecuzione per ragioni riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;

4. evidenziava la non sussisteva neanche dei presupposti della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, mancando elementi anche indiziari in relazione alla sussistenza del rischio di grave danno ai sensi di tali disposizioni e neppure era integrata l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c) del medesimo articolo, atteso che l’intrinseca inattendibilità del racconto costituiva ragione sufficiente per negare anche la detta protezione, fondata sull’esistenza di specifiche e plausibili ragioni di fatto;

5. la decisione negativa in ordine alla protezione umanitaria si fondava anche sul rilievo che non emergevano nè ragioni connesse all’integrazione nel tessuto lavorativo italiano o al possesso di una stabile autonomia economica, nè seri motivi umanitari che ne giustificassero la richiesta;

6. di tale decisione domanda la cassazione D.M., con richiesta, in via preliminare, di sollevare due questioni di legittimità costituzionale e con un motivo di impugnazione;

7. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 comma 1 ultimo alinea c.p.c., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. è avanzata, in via preliminare, richiesta di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro come integrato da fonti Europee e da articoli CEDU per quanto concerne il rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore in materia di protezione internazionale;

2. ulteriore istanza riguarda il combinato disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 1, come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione di altri parametri costituzionali;

3. con il terzo, motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), nonchè del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, con la precisazione che la critica investe unicamente la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), con richiamo a Cass. 14823/2019, per avere il Tribunale conferito rilevanza alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni fornite dal ricorrente, laddove la disposizione invocata prescinde dalla credibilità o meno delle dichiarazioni e prevede il potere dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente e va esercitato dando conto delle fonte informative attinte;

4. quanto alle istanze avanzate in via preliminare, la sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come “motivo di ricorso per cassazione” perchè non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte;

4.1. infatti, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406).

4.2. invece, può essere prospettato un eventuale contrasto della decisione impugnata con i parametri costituzionali, derivante dall’applicazione di norme di legge effettuata nella sentenza impugnata ed eventualmente un simile profilo di censura può anche essere fatto emergere con la formulazione dell’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata, salva restando l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a censurare il concreto esercizio del potere che compete al Giudice in materia (Cass. SS.UU. 7929/2013; Cass. 9284/2018, 28892/2017, 17862/2016, 25343/2014, 3798/2014; Corte Costituzionale 1/2014; Sez. L, Sentenza n. 1624 del 22 gennaio 2019);

4.3. comunque, la questione di legittimità costituzionale deve risultare rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999, n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406);

4.5. con riferimento ad entrambe le questioni esposte, Cass. 5.7.2018 n. 17717 e Cass. 5.11.2018 n. 28119 hanno già ritenuto la manifesta infondatezza delle stesse;

4.6. la prima delle due pronunce richiamate ha affermato che il rito camerale, anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte;

4.7. sulla mancanza del doppio grado di giudizio è stata anche dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, atteso che non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr., in termini, Cass. 30.10.2018 n. 27700);

4.8. questa Corte, con la pronuncia n. 28119/2018 richiamata ha, poi, sancito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime;

5. quanto alla dedotta violazione di legge, di cui al terzo motivo, occorre premettere che questo Collegio condivide l’orientamento recentemente espresso da questa Corte in difformità dal principio secondo il quale le dichiarazioni del richiedente asilo giudicate inattendibili non consentirebbero, comunque, un approfondimento istruttorio officioso. Si è affermato (Cass. n. 10286 del 2020, n. 8819 del 2020, n. 2954 del 2020 e n. 3016 del 2019) che il suddetto principio “vada opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)” – e ciò qualora, va ulteriormente specificato, la mancanza di tali presupposti emerga ex actis. Di converso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria “una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)” (sent. cit.);

5.1. nel caso in esame, il Tribunale, quanto all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rispetto alla quale il ricorrente afferma di limitare la propria critica, ha omesso di dare conto analiticamente delle fonti informative utilizzate e pertanto ha disatteso l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di far ricorso alle “fonti informative privilegiate”, di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. n. 13449 del 2019; v. pure Cass. 11096 e 13897 del 2019);

5.2. invero, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (cfr., tra le tante, Cass. 20 maggio 2020, n. 9230Cass. 26 aprile 2019, n. 11312, Cass. 19 aprile 2019, n. 11103);

5.3. vale, poi, quanto ulteriormente affermato con riguardo alla mancanza di preclusione del giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, rispetto alla valutazione di altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (cfr., in particolare, da ultimo, Cass. 21.4.2020 n. 8020);

5.4. in tal senso, la valutazione del giudice di merito è stata compiuta nel caso considerato in dispregio dei principi richiamati, che impongono al giudice di procedere a ricerche congruenti con il thema decidendum, non limitate alla situazione di conflitto armato generalizzato, sia pure con riflessi sempre sulla posizione individuale;

6. sulla base di tali considerazioni deve pervenirsi all’accoglimento del ricorso (motivo sub 3), cui consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi e alle linee interpretative sopra menzionate;

7. i giudici di rinvio provvederanno, altresì, alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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