Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29441 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 15/11/2018), n.29441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1284-2017 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO, 45, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MATTEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DONNINO DONNINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

31/10/2016, RGn. 187/2016, Cron. n. 1151/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.N., con ricorso depositato il 23/12/2015, lamentava l’eccessiva durata di un giudizio civile che, incardinato dinanzi al Tribunale di Pesaro (con citazione notificata il 31/1/2000), s’era concluso con sentenza del 17/5/2007, contro la quale l’altra parte aveva interposto appello (con citazione notificata il 25/6/2008), e che s’era concluso con sentenza della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 26/1/2015, passata in giudicato, chiedeva che venisse condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo, in applicazione della L. n. 89 del 2001.

Il Giudice designato dal Presidente accoglieva la domanda, limitando però l’indennizzo entro il limite del 50% della somma 2.500) che la complessiva decisione, del Tribunale e della Corte d’Appello, aveva liquidato in favore della ricorrente e di un altro soggetto.

Contro tale decreto la C. proponeva opposizione, L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter deducendo che – ai fini dell’individuazione del limite posto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3 – doveva tenersi conto, non soltanto della somma di cui si è appena detto (liquidata dal Giudice a titolo di ristoro del danno), ma, anche, della condanna all’eliminazione dei vizi dell’immobile compravenduto; e lamentava ulteriormente che il Giudice non aveva neppure liquidato per intero le spese del giudizio di equa riparazione (pari ad Euro 363,61, mentre col decreto gli era stata liquidata la somma di Euro 150).

La Corte di Appello di L’Aquila con decreto n. cronol. 1151 del 2016 accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 4.500 compensando le spese del grado. Secondo la Corte distrettuale Tenuto conto della durata del processo presupposto e tenuto conto dei parametri di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2 bis nel testo vigente ratione temporis), nonchè dell’esito del processo presupposto, appariva equo liquidare la somma di Euro 4.500,00.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da C.N. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la sig.ra C.N. denuncia nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis nel testo precedente le modifiche apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 77 -. La ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale nel determinare l’equo indennizzo richiesto abbia applicato la misura di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo e non, invece, Euro 750 per ogni anno di ritardo per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo per quelli successivi. Per altro, aggiunge la ricorrente, la stessa Corte distrettuale, nel procedimento ex legge Pinto promosso dal marito della sig.ra C. per la stessa identica causa nella quale entrambi hanno assunto la qualità di attori per le medesime richieste, avrebbe liquidato una somma di Euro 8.250,00, proprio applicando il criterio di cui si è detto.

1.1.= Il motivo è infondato.

La L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, stabilisce che il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500,00 e non superiore a 1.500,00 Euro, per ciascuno anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine di durata ragionevole (comma 1); e prevede che l’indennizzo sia determinato ai sensi dell’art. 2056 c.c., tenendo conto dell’esito del processo in cui si è verificata la violazione, del comportamento del giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (comma 2). Detta norma positivizza un campo di variazione dell’indennizzo (500,00 – 1.500,00 Euro per ogni anno di ritardo) ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte Suprema già prima della modifica legislativa, essendosi individuato nel criterio di 500,00 Euro all’anno una misura idonea a contemperare la serietà dell’indennizzo con l’effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 5277/15, secondo cui tale approdo consente di escludere che un indennizzo di 500,00 Euro per arino di ritardo possa essere di per sè considerato irragionevole e quindi lesivo dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte Europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo). La nuova norma, inoltre, è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale da Cass. n. 22772/14, che ha dichiarato, tra l’altro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis atteso che la ragionevolezza del criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo, recepisce indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ciò posto, la scelta del moltiplicatore annuo da applicare al ritardo, nella definizione del processo presupposto, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve decidere, tenendo conto (come recisa la norma) dei parametri di valutazione elencati nel medesimo art. 2-bis, comma 2, lett. da a) a d), con il vincolo di indicare un moltiplicatore che sia compreso tra il minimo ed il massimo anzi detto.

1.2. = Con l’ulteriore precisazione che i parametri di cui si dice costituiscono indicatori cui il giudice può variamente attingere per orientare il quantum della liquidazione equitativa dell’indennizzo. La norma, se da un lato esclude che siano valorizzabili fattori di natura diversa, dall’altro non detta dei tassativi temi di accertamento, tutti e ciascuno oggetto di specifica indagine e di singola valutazione in punto di fatto. Il giudice di merito, pertanto, nel determinare l’ammontare dell’equa riparazione non è tenuto ad esaminare ognuno dei suddetti parametri, ma deve tenere conto di quelli tra questi che ritiene maggiormente significativi nel caso specifico. Lo scrutinio e la valutazione degli elementi della fattispecie che consentono di formulare il giudizio di sintesi sul paterna derivante dalla durata irragionevole del processo, costituisce un caratteristico apprezzamento di puro fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.3. = Ora nel caso in esame la Corte distrettuale ha rispettato questi principi specificando, sia pure in modo sintetico, che nel determinare l’equo indennizzo richiesto ha tenuto conto “(….) dei parametri di legge “L. n. 89 del 2001, art. 2 bisnel testo ratione temporis” e dell’esito del processo (il ctu ha ritenuto sussistere solo una minima parte dei vizi che erano stati lamentati dalla C.) (….)”. Pertanto, il decreto impugnato non merita di essere censurato.

1.4. = Va, altresì, chiarito che la mera circostanza che il processo si sia protratto a lungo non legittima presunzioni di alcun genere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, la cui sussistenza, invece, va dedotta e provata dal ricorrente, in base ai principi sull’onere della prova. Con l’ulteriore conseguenza che il ricorrente non può lamentarsi della somma che gli è stata liquidata deducendo una mera disparità di trattamento con quanto sia stato liquidato ad altro soggetto in giudizio analogo a quello in esame.

Inconferente, dunque, è l’osservazione della ricorrente in ordine alla circostanza che, in merito alla stessa identica causa, la Corte distrettuale abbia liquidato un equo indennizzo diverso a favore del marito dell’attuale ricorrente, perchè non è dato sapere quali siano state le ragioni di quella liquidazione e quali prove in merito alla sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, siano stati offerti dal marito dell’attuale ricorrente. Senza dire che la circostanza dedotta non integra gli estremi di un vizio deducibile nel giudizio di cassazione.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di mancata liquidazione per intero delle spese del giudizio di equa riparazione, ritenendo che la parte non avesse depositato la nota spese.

2.1. = Il motivo è inammissibile perchè l’inesistenza tra gli atti di causa, della nota delle spese, come affermata dalla sentenza, integra gli estremi di un errore revocatorio e, non anche un vizio denunciabile in sede di legittimità. Infatti, l’errore di fatto revocatorio consiste nel c.d. “abbaglio dei sensi” e, cioè, nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduce a ritenere inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. L’errore di fatto consiste, insomma, in una divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza. E nel caso in esame, la Corte distrettuale avrebbe ritenuta inesistente la nota delle spese che la ricorrente afferma sia stata prodotta e, a riprova, ha ritenuto di riportarla nel corpo del ricorso.

Senza dire che la ricorrente non ha, neppure, dimostrato che la Corte distrettuale, nel liquidare le spese giudiziali, abbia violato i minimi tariffari.

In definitiva, il ricorso va rigettato, e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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