Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29441 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 13/11/2019), n.29441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18091-2018 proposto da:

D.B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

TONINO PULCINI;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE CIPRIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 812/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.B.P. ha proposto ricorso nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS), che ha incorporato I’INPDAP, avverso la sentenza n. 812/2016 della Corte di Appello di Ancona che, accogliendo l’impugnazione dell’INPS e respingendo la sua impugnazione incidentale, in riforma della sentenza n. 169/2010 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, ha rigettato la domanda risarcitoria da lei proposta nei confronti dell’Istituto previdenziale (in relazione alle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria di un immobile, di proprietà dell’ente convenuto, ed al mancato guadagno che avrebbe conseguito se avesse potuto aprire al pubblico i locali).

2.Ha resistito con controricorso l’INPS.

3.Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.In vista dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a 3 motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, nella parte in cui la Corte territoriale, accogliendo l’eccezione sollevata per la prima volta dall’Istituto nel giudizio di appello, ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata di responsabilità precontrattuale ex art. 1337, che aveva formulato in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5. Lamenta che la Corte di merito, ritenendo nuova la suddetta domanda rispetto a quella di inadempimento contrattuale originariamente proposta, avrebbe anche violato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12310/2015. Sostiene che, in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, si era limitata a chiedere al giudice di stabilire se la vicenda negoziale, dedotta in giudizio, integrava un vero e proprio accordo contrattuale intervenuto tra le parti anche sotto forma di promessa di locazione di immobile, non rispettato dalla parte promittente locatrice, oppure se, in via gradata, fosse da inquadrare nell’ambito di una mera trattativa, prodromica alla conclusione di un contratto di locazione, non andata a buon fine per responsabilità dell’ente convenuto che, con i suoi comportamenti aveva violato le regole di correttezza e di buona fede.

1.2. Con il secondo motivo, articolato sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha inquadrato la responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità aquiliana, mentre avrebbe dovuto inquadrarla come responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato. Lamenta che la Corte di merito, effettuando il suddetto inquadramento, non si è attenuta al principio di diritto affermato nella giurisprudenza di legittimità (ad es., con sentenze nn. 14188/2016 e 27648/2011) ed ha erroneamente ritenuto nuova la sua domanda.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso (risultante dalla proposta contrattuale 20/1/2000, dalla sua dichiarazione sottoscritta 23/2/2000 di impegno a contrarre locazione e dalla lettera 21/4/2000 a lei inviata dalla società mandataria dell’allora Inpdap), costituito dall’avvenuta conclusione di un accordo contrattuale tra lei e l’Istituto, quanto meno nella forma scritta di promessa di locazione commerciale o di impegno preliminare reciproco alla locazione di immobile. Lamenta che per effetto di tale errore era stato respinto il proprio appello incidentale. Sottolinea che con detta comunicazione scritta, pervenuta da società mandataria dell’allora Inpdap ed indirizzata alla D.B., erano state accettate le condizioni per darle in locazione l’immobile ed erano stati precisati gli adempimenti che sarebbero stati a suo carico per addivenire alla stipula del definitivo contratto di locazione.

2.11 ricorso è inammissibile.

2.1. Si premette che la Corte territoriale con la sentenza impugnata:

-ha accolto l’appello principale, proposto dall’Istituto, in quanto: a) la D.B. aveva chiesto con atto di citazione l’accertamento del grave inadempimento del contratto di locazione da parte dell’Istituto con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno; b) l’Istituto aveva eccepito che tra le parti non era intercorso alcun contratto; c) la D.B., in sede di udienza di prima comparizione, si era riportata integralmente all’atto di citazione e soltanto in sede di successiva memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, aveva in via subordinato domandato l’accertamento della responsabilità precontrattuale dell’Istituto con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno; d) detta domanda subordinata era inammissibile, in quanto nuova (cioè fondata su fatti costitutivi opposti rispetto a quelli sui quali era fondata la domanda svolta in via principale) e comunque tardiva (cioè non proposta alla prima udienza di comparizione, come invece richiesto dall’art. 183 c.p.c., comma 4, nella formulazione all’epoca vigente e come interpretato da giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata); e, nonostante che non fosse stata eccepita dalla controparte nelle memorie successive, doveva essere rilevata d’ufficio;

-ha respinto l’appello incidentale, proposto dalla D.B., in quanto: a) non era in atti alcun impegno negoziale sottoscritto dall’ente pubblico, proprietario dell’immobile, ma, al più, un impegno unilaterale della D.B. a stipulare in futuro un contratto di locazione; b) conseguentemente, in base alle norme che regolano l’attività negoziale della P.A. (e che richiedono la forma scritta ad substantiam), nessun contratto di locazione poteva essere dirsi intervenuto tra le parti.

2.1. Tanto premesso, inammissibili sono i primi due motivi che, in quanto strettamente connessi, sono qui esaminati congiuntamente.

Invero, la ricorrente, violando la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, omette inammissibilmente di riprodurre il contenuto della memoria ex art. 183 c.p.c. e di localizzarla in questo giudizio di legittimità (si cfr. la consolidata giurisprudenza della Corte, a partire dall’ord. n. 22303 del 2008 e dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28547 del 2008).

Può essere utile aggiungere che, se è vero che la responsabilità precontrattuale è ricondotta nella prevalente giurisprudenza di legittimità nell’alveo della responsabilità contrattuale, è anche vero che detto inquadramento non comporta affatto la trasformazione della domanda per responsabilità contrattuale in responsabilità precontrattuale da contatto sociale qualificato costituisca una forma di consentita “emendatio libelli”. Diversa è la causa petendi: invero, la domanda per responsabilità contrattuale si fonda sull’esistenza di un contratto e sull’inadempimento degli obblighi che da detto contratto sorgono, mentre la domanda di responsabilità precontrattuale si fonda sulla inesistenza di un contratto e sulla violazione dei generali obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Diverso è anche il petitum, come emerge dal rilievo che l’odierna ricorrente, in sede di atto di citazione, aveva concluso chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti, consistenti nei costi sostenuti per le opere di adeguamento e di risistemazione interna dei locali, nonchè nella perdita degli utili che l’esercizio avrebbe conseguito con la disponibilità dei nuovi locali; mentre in sede memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, ha chiesto la condanna dell’Istituto al rimborso delle spese sostenute oltre al risarcimento per la perdita di chance.

In ogni caso, quand’anche nel caso di specie fosse ravvisabile una (ammissibile) emendatio libelli, resterebbe comunque il fatto che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (si cfr., oltre alla sent. n. 17708/2013, puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, la sent. n. 3567/2011 delle Sezioni Unite, nonchè le più recenti sentenze nn. 11282/2018 e 3806/2016), parte attrice, a seguito delle eccezioni formulate da parte convenuta nella comparsa di costituzione, ha l’onere di proporre nella prima udienza di trattazione le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, mentre in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., ha solo facoltà di precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte.

Di tale principio di diritto ha fatto buon governo la Corte territoriale nel caso di specie, nel quale la D.B. ha proposto in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., una domanda che comunque avrebbe dovuto proporre, nel rispetto delle vigenti preclusioni processuali, in sede di prima udienza di trattazione, così formulando una domanda comunque inammissibile, perchè tardiva.

D’altronde, si rileva, le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 12310/2015 – nel ridefinire le nozioni di domanda nuova e di domanda modificata, ai fini dell’interpretazione dell’art. 183 c.p.c., hanno statuito che la domanda modificata sostituisce la domanda iniziale, senza ad essa aggiungersi, mentre nella specie la D.B. ha aggiunto, sia pure in via subordinata, alla originaria domanda di responsabilità contrattuale quella di responsabilità precontrattuale.

2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo.

Come è noto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente, che è stata introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, esclude la possibilità di ricorrere in cassazione per motivazione insufficiente o contraddittoria e si applica alle sentenze, che come quella impugnata sono state pubblicate a partire dall’11/9/2012.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, la nuova disposizione: da un lato, limita il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile); dall’altro, demanda a questa Corte di legittimità il compito di verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, soltanto di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In definitiva, è estraneo all’ambito del sindacato di legittimità l’omesso esame di elementi istruttori: le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 19881 del 22/9/2014; nonchè n. 8053 del 07/04/2014) hanno avuto modo di precisare che detto omesso esame non integra la fattispecie prevista dalla nuova norma, ogniqualvolta il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Al rilievo che precede, di per sè dirimente, si aggiunge l’ulteriore rilievo che parte ricorrente, in violazione del requisito richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, non ha riprodotto direttamente o indirettamente (in questo secondo caso indicando la parte dell’atto corrispondente alla indiretta riproduzione) il contenuto della proposta contrattuale 20/1/2000 e della successiva dichiarazione di impegno del 23/2/2000 (cioè della documentazione che, in considerazione congiunta con la nota 21/4/2000, in tesi della ricorrente, dovrebbero essere indicativa dell’avvenuta conclusione di un accordo scritto tra le partii.,

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, ma, essendo intervenuta ammissione al gratuito patrocinio, non consegue la di lei condanna al pagamento del doppio contributo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Istituto resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA