Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29441 del 07/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29441 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 18250-2012 proposto da:
LIROSI AUTOSERVIZI S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 237, presso lo studio
dell’avvocato GEMMA SURACI, rappresentata e difesa
dall’avvocato NATALE POLIMENI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3530

MASSARA FORTUNATO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 07/12/2017

di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/02/2012 R.G.N.
758/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;

Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 10 febbraio 2012, la Corte d’Appello di Reggio
Calabria, dichiarava inammissibile l’appello avverso la decisione resa dal
Tribunale di Palmi, confermando la pronunzia di accoglimento della

Autoservizi S.r.l., avente ad oggetto, previo accertamento della natura
subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, formalmente
qualificato come rapporto di apprendistato, la declaratoria della nullità
del recesso e la riammissione in servizio con le mansioni e le qualifiche
già acquisite.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la
mancata opposizione della Società al decreto ingiuntivo, emesso a
favore del Massara, che agiva in esecuzione della sentenza di prime
cure, rivestire efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo quanto al
credito ma altresì quanto al titolo ed al rapporto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo. L’intimato non ha svolto alcuna
attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la Società ricorrente nel denunciare la violazione e
falsa applicazione dell’art 647 c.p.c. in una con il vizio di omessa o
insufficiente motivazione, lamenta la non conformità a diritto del
convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’estensibilità
del giudicato conseguente alla mancata opposizione a decreto ingiuntivo
alle situazioni sottostanti al credito azionato, la cui reale sussistenza
costituisca oggetto di un giudizio ancora pendente.
Il motivo è fondato. E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte (cfr. in termini Cass. n. 13443/2001 e più in generale, da ultimo,
Cass. 2370/2015) l’orientamento per il quale

“l’autorità di cosa

giudicata sostanziale del provvedimento monitorio è limitata
all’accertamento del credito ingiunto e non è quindi preclusiva di altre e
diverse azioni”.

domanda proposta da Fortunato Massara nei confronti di Lirosi

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con
rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, che provvederà in conformità,
disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio
di legittimità.
P.Q.M.

per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2017.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

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