Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29440 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R. (OMISSIS), R.F.

(OMISSIS) nella loro qualità di genitori del figlio minore

R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA

257, presso lo studio dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA, rappresentati e

difesi dall’avvocato BUONGIORNO DANILO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avv. PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FELICE PENCO e LUCIANA ROBOTTI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (d’ora in poi

anche solo ICP) in persona del Direttore generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIEGI 42, presso lo studio dell’avv. ALOISIO Roberto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. ETTORE MAUPOIL, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA in persona del Procuratore

Speciale del Rappresentante Generale per l’Italia (anche quali

delegatari di Trenwick International Limited) e TGrenwick

International Limited in persona del Procuratore Generale,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo

studio dell’avv. FERRARI MARCO PAOLO che li rappresenta e difende

unitamente all’avv. ROBERTO NEVONI, giuste procure in calce al

ricorso per cassazione;

– controricorrenti –

contro

UBI ASSICURAZIONI SPA (già BPB ASSICURAZINI SPA) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avv. VITOLO MASSIMO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO MARTINI e

MARCO RODOLFI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1669/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

20.5.09, depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Andrea Ciannavei (per delega avv.

Danilo Buongiorno) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente (Azienda Ospedaliera) l’Avvocato Cesare

Maupoil (per delega avv. Ettore Maupoil) che si riporta agli scritti

e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 14 luglio 2010 R.F. e B.R. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 11 giugno 2009 dalla Corte d’Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva accolto parzialmente la loro domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte del figlio L. attribuita a responsabilità medica.

La Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 7 ottobre 2010, quindi oltre l’anno prolungato dei 46 giorni di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale dal deposito della sentenza impugnata).

C.R., Assicuratori dei Lloyd’s di Londra e UBI Assicurazioni S.p.A. (già BPB Assicurazioni S.p.A.) hanno resistito con separati controricorsi.

2 – I quattro motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo adduce violazione dell’art. 2043 c.c. in tema di nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e l’evento morte; sul mero ancoraggio della sentenza al dato probabilistico/statistico in sè e per sè considerato senza tener conto delle circostanze concrete del caso specifico, anche in considerazione delle gravi negligenze riconosciute dalla stessa C.T.U. e delle possibilità, comunque riconosciute dalla perizia del Tribunale, di sopravvivenza del piccolo L..

Già dalla inusuale formulazione della rubrica si evince che la censura implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.

Le argomentazioni a sostegno contengono ampi riferimenti agli accertamento tecnici, nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Ancor più grave risulta la violazione dell’art. 366-bis c.p.c., in quanto il motivo in esame non contiene il prescritto quesito di diritto idoneo a postulare l’enunciazione di un principio fondato sulla norma di cui è stata indicata la violazione. Solo alla fine del ricorso, dopo la precisazione delle conclusioni, viene formulato un quesito riferito al primo motivo che da per scontati fatti che non sono pacifici e prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

Le considerazioni appena sopra esposte si attagliano anche al secondo motivo, che adduce ancora violazione dell’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità da perdita di chance; sulla sufficienza, ai fini della liquidazione dei danni da perdita di chance della possibilità di guarigione, non essendo necessario a tal fine la sussistenza di probabilità di guarigione.

Il terzo motivo, attinente alla omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata anche in punto di conferma della sentenza del Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese di lite e il quarto motivo, attinente alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto agli atti del giudizio ove ha dichiarato che non fosse stata specificamente impugnata la modestissima liquidazione del danno biologico e morale patito dal piccolo L. e trasmesso jure hereditatis ai ricorrenti, sono inammissibili sotto il duplice profilo del mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e dell’omessa formulazione del momento di sintesi prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., necessario non solo per circoscrivere i fatti controversi, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la sentenza impugnata presenti motivazione, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; i ricorrenti e l’Azienda Ospedaliera hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria trattano solo marginalmente e genericamente i rilievi contenuti nella relazione senza, peraltro, dimostrare di avere assolto agli oneri processuali di cui si è posta in rilievo l’inosservanza;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente inefficacia – ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – del ricorso incidentale tardivo; spese compensate; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale inefficace. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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