Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29440 del 21/10/2021
Cassazione civile sez. I, 21/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 21/10/2021), n.29440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29329-2016 r.g. proposto da:
SPA SANITARS, (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore L.C.,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al
ricorso, dall’Avvocato Bruno Giampaoli, con cui elettivamente
domicilia in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio
dell’Avvocato Gabriele Pafundi;
– ricorrente –
contro
ITC COTTON LIMITED, con sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura
speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Teo
Quarzo, e Stefano Sbordoni, con i quali elettivamente domicilia in
Roma, alla Via Arenula n. 16, presso lo studio dell’Avvocato
Sbordoni;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in
data 10.10.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione del lodo rituale d’appello n. 223, deciso a Milano presso la Camera arbitrale tessile italiana, impugnazione presentata da SPA SANITARS nei confronti di ITC COTTON LIMITED.
2. La sentenza, pubblicata il 10.10.2016, è stata impugnata da SPA SANITARS con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ITC COTTON LIMITED ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Prima di esaminare i motivi, va dichiarata in limine l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso.
E’ stato infatti depositato in data 14 marzo 2020 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte della ricorrente SPA SANITARS per mezzo del difensore Avv. Bruno Giampaoli, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia, rinuncia che è stata accettata dalla società controricorrente con atto del 29.3.2020, sottoscritto dal legale rappresentante di quest’ultima e dal difensore Avv. Teo Quarzo.
Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’adesione alla rinuncia della controricorrente.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021