Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29440 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 13/11/2019), n.29440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITTI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17973-2018 proposto da:

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 84, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato

AUGERI ERASMO;

– controricorrente –

contro

M.E., M.B., M.G.,

M.N., D.G.V., E.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1278/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.Allianz s.p.a. ha proposto ricorso – nei confronti delle Assicurazioni Generali s.p.a. (quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del FGVS), i signori M.E., M.B., M.G. e M.N., nonchè D.G.V. e E.V. – avverso la sentenza n. 1278/2018 della Corte di appello di Napoli, che, in accoglimento dell’impugnazione proposta dai M. (fratelli della sig.ra M.M.R.), ha riformato la sentenza n. 10650/2011 del Tribunale di Napoli e, per l’effetto, ha accolto le richieste risarcitorie dei predetti fratelli M., condannando all’uopo Allianz.

2. Ha resistito con controricorso la compagnia Generali Italia s.p.a. quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del FGVS.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza la compagnia resistente ha presentato memoria a sostegno del controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è affidato a 2 motivi, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1.Con il primo motivo, la compagnia ricorrente denuncia violazione degli artt. 1173, 1901,1882, 1917 e 2730 c.c., degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè della L. n. 990 del 1969, art. 7, nella parte in cui la Corte territoriale – pur in assenza di contratto di assicurazione e pur in presenza di prove sulla falsità del contrassegno e della condotta non colpevole della compagnia medesima – ha ritenuto la sua legittimazione passiva sul solo presupposto che non era stata proposta querela di falso avverso il rapporto dei Carabinieri. Sostiene che i giudici di merito hanno errato: sia nel ritenere (non sufficiente la denuncia, ma) necessaria la querela di falso per smentire quanto riportato nel rapporto di incidente a proposito della garanzia assicurativa; sia nel ritenere la compagnia responsabile del sinistro sulla base del principio di apparenza, pur non avendo messo in circolazione il contrassegno e pur non avendo in alcun modo determinato causalmente la situazione di apparenza dell’esistenza di un contratto di assicurazione (in realtà inesistente). Osserva peraltro che il contratto di assicurazione ed il contrassegno non sono mai stati acquisiti nel giudizio civile, per cui, in mancanza dei documenti, non avrebbe potuto comunque essere esperita la querela di falso; e che il proprietario ed il conducente dell’auto erano stati indagati in relazione agli artt. 485 e 489 c.p., ma le indagini erano state archiviate per intervenuta prescrizione.

1.2. Con il secondo motivo, la compagnia ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha posto a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti ed ha operato una erronea ricostruzione della quaestio facti, applicando erroneamente il citato art. 7 alla fattispecie dedotta in giudizio. In particolare sostiene che la Corte di merito, da un lato, ha erroneamente attribuito valore di prova legale al verbale di sinistro redatto dai Carabinieri intervenuti, nella parte in cui riportava il numero di polizza dell’auto 500, e, dall’altro, ha omesso di motivare l’irrilevanza di una serie di elementi che aveva allegato al fine di sostenere che il contrassegno non era ad essa riferibile e non era autentico (e, quindi, l’inesistenza di un contratto di assicurazione e il proprio comportamento incolpevole).

2. Il Collegio giudica il ricorso inammissibile, non condividendo la proposta a suo tempo effettuata dal Consigliere relatore.

2.1. Si premette in fatto che in data 29/12/2000 la sig.ra M.M. è deceduta mentre viaggiava, quale trasportata, sull’auto Fiat 500, di proprietà di E.V. e condotta da D.G.V., in occasione di un sinistro, per il quale quest’ultimo era stato ritenuto unico responsabile con sentenza passata in giudicato. Per come risulta dal rapporto dei c.c. intervenuti nell’immediatezza, l’autovettura, al momento del sinistro, era assicurata con la RAS Assicurazioni (oggi Allianz s.p.a.) in forza di polizza n. 712-34-890, scadente il 15/6/2001. Detta compagnia, citata in giudizio, eccepiva preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto, alla data del sinistro, non esisteva alcun rapporto assicurativo circa il rischio della responsabilità derivante dalla circolazione dell’auto, per cui chiedeva la chiamata in causa delle Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità di impresa regionale designata dal FGVS. Quest’ultima, costituitasi, aveva a sua volta eccepito il proprio difetto di legittimazione, in quanto l’auto, interessata dal sinistro, esponeva contrassegno in relazione alla polizza 712-34-890 con scadenza il 15 giugno 2001.

Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 24069/2017, peraltro puntualmente richiamata nella sentenza impugnata), nel caso in cui non sussista una valida ed efficace polizza RCA e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dall’esistenza di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può agire anche nei confronti dell’assicuratore del responsabile, “facendo valere la situazione di apparenza”. Vero è che, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 7 (corrispondente al vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127) e 1901 c.c., presupposto dell’esperibilità di detta azione diretta è l’autenticità del contrassegno, nel senso che il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato. Tuttavia, è anche vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. nn. 18307/2014 e 25130/2010, pure puntualmente richiamate nella impugnata sentenza) la disciplina posta dal citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato, così coprendo anche l’ipotesi di apparenza del diritto, con la conseguenza che, in caso di contrassegno contraffatto o falsificato, per escludere la responsabilità dell’assicuratore, occorre che quest’ultimo provi di non aver tenuto un comportamento colposo che abbia per l’appunto ingenerato l’erroneo affidamento del danneggiato.

2.2. Tale essendo la cornice, fattuale ed ermeneutica, sottesa al ricorso, infondato è il primo motivo, nella parte in cui (punto 5 e ss.) il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha male applicati i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 24069 del 2017, ma tanto fa in modo palesemente contrario al tenore della sentenza richiamata: infatti, il ricorrente ragiona della prova della non autenticità come se questa Corte avesse affermato che detta prova non deve essere data dall’assicuratore, mentre questa Corte ha proprio affermato che l’assicuratore, per liberarsi da ogni responsabilità, è tenuto a provare l’insussistenza di un proprio comportamento colposo che abbia ingenerato l’erroneo affidamento del danneggiato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha ritenuto che RAS fosse la compagnia assicuratrice dell’autovettura Fiat 500, in quanto: a) la Fiat 500, sulla quale viaggiava la deceduta sig.ra M., al momento del sinistro, esponeva il contrassegno RAS; tale circostanza è stata desunta dalla Corte da quanto indicato dai c.c. in sede di rapporto ed è stata ritenuta non inficiata dal fatto che la RAS, successivamente al sinistro, ha proposto denuncia querela alla Procura della Repubblica (nella quale, dopo aver evidenziato gli esiti delle indagini interne, ha ipotizzato la falsificazione della documentazione ed ha chiesto all’A.G. di procedere ai dovuti accertamenti); b) la RAS (oggi Allianz) ha allegato la falsità del contrassegno, ma non ha fornito alcuna prova liberatoria del proprio comportamento. E conseguentemente ha ritenuto che gli attori potevano agire nei confronti di RAS (oggi Allianz), facendo valere la situazione di apparenza.

Occorre aggiungere che la compagnia ricorrente deduce capziosamente che la Corte territoriale avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso, quando invece nella frase della motivazione che fa riferimento ad una querela non si coglie detta affermazione nei riferiti termini. Vero è invece che la Corte territoriale ha soltanto valutato quanto affermato dai c.c. nel verbale, ed ha quindi ritenuto che questi ultimi in tanto avevano potuto indicare in verbale il numero e la scadenza di una polizza in quanto avevano tratto detti elementi da un qualche documento (contrassegno o certificato) che avevano visionato. A fronte di tale rilevata circostanza di fatto, facente fede fino a querela di falso, sarebbe stato necessario per l’appunto presentare querela di falso, oppure, in alternativa, provare altrimenti (ad es. mediante interrogatorio o giuramento o perizia) che il veicolo non era assicurato presso la RAS (così superando la presunzione di regolare copertura derivante dal contenuto assertivo del rapporto dei CC).

2.3. Il motivo in esame è poi in via preliminare financo inammissibile nella parte in cui il ricorrente: a) nei primi 4 punti, fonda le proprie argomentazioni sul verbale dei c.c., ma non riproduce detto verbale – nè direttamente nè indirettamente (in questo secondo caso precisando la parte dell’atto, al quale corrisponderebbe l’indiretta riproduzione) – e nemmeno lo localizza nel presente giudizio di legittimità. Cosicchè il Collegio inammissibilmente non è stato posto nelle condizioni di apprezzare la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha evocato il verbale, senza dover ricorrere all’esame del fascicolo di merito; b) nel punto 9, evoca il contenuto della denuncia querela, svolgendo considerazioni che risultano incomprensibili.

2.4. Inammissibile è il secondo motivo.

Al riguardo il Collegio si limita ad osservare che la compagnia ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma tanto fa senza rispettare i criteri fissati al riguardo da questa Corte (dapprima con sentenza n. 11892/2016 e poi con sentenza n. 16598/2016 delle Sezioni Unite).

3. Il rigetto del ricorso rende irrilevante la circostanza che non risultino prodotti in atti gli avvisi di ricevimento nei confronti di tutti gli intimati (e, in particolare, di M.E. e di M.B.).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della compagnia ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle Generali, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del F.G.V.S., nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la compagnia ricorrente al pagamento in favore della compagnia resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della compagnia ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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