Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29440 del 07/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/12/2017, (ud. 20/09/2017, dep.07/12/2017),  n. 29440

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma la società UNICREDIT spa, nella qualità di incorporante di CAPITALIA spa, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del dipendente Z.P. per il pagamento delle differenze sul TFR conseguenti al computo nella sua base di calcolo dei compensi percepiti per premio di fedeltà al compimento del 25^ e del 30^ anno di anzianità aziendale.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 giugno 2009 (nr. 11949/2009), rigettava la opposizione.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 5.12.2011- 20.2.2012 (nr. 9405/2011), rigettava l’appello di UNICREDIT spa.

La Corte territoriale osservava che il diritto alla inclusione dei premi di fedeltà nel calcolo del TFR derivava dall’art. 2120 c.c., in ragione del carattere obbligatorio e non eccezionale dei suddetti compensi.

La norma dell’art. 65 del CCNL CREDITO ABI per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali non escludeva l’inserimento del premio di fedeltà nella base di calcolo del TFR.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società UNICREDIT spa, articolato in unico motivo.

Ha resistito con controricorso Z.P..

Il ricorso, già assegnato alla sezione sesta, dopo il deposito della relazione e della memoria di UNICREDIT spa veniva rinviato alla pubblica udienza.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la società UNICREDIT spa ha denunziato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del CCNL ABI 11 luglio 1999 e dell’art. 72 CCNL ABI 12 febbraio 2005 in relazione agli artt. 1362,1363,1367,2099,2120 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Ha dedotto l’omesso esame del contenuto delle citate disposizioni collettive, applicabili negli anni (2002 e 2007) di percezione dei compensi e la erroneità del rinvio della sentenza a precedenti di questa Corte di legittimità relativi al premio aziendale FIAT, che era disciplinato da altro contratto collettivo sia quanto alla natura del premio che quanto al computo del TFR.

Ha censurato la interpretazione dell’art. 65 del CCNL ABI 11 luglio 1999 offerta nell’arresto di questa Corte del 15 marzo 2010 n. 6204, pronunzia resa ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c. e richiamata nella sentenza impugnata senza neppure esaminare i rilievi critici mossi da essa appellante.

Ha assunto che le parti collettive, nell’esercizio del potere ad esse attribuito dall’art. 2120 c.c., avevano adottato un criterio di computo del TFR diverso da quello codicistico. In particolare le citate disposizioni dell’art. 65 del CCNL ABI 11 luglio 1999 e dell’art. 72 CCNL ABI 12 febbraio 2005 prevedevano che la retribuzione annua di riferimento per il computo del TFR comprendeva “tutti gli elementi costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica” ed escludeva “gli emolumenti di carattere eccezionale” (oltre a quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso di spese ed i trattamenti corrisposti, in applicazione delle norme collettive, al quadro direttivo trasferito in missione).

Le parti collettive, dunque, non avevano inteso adottare il criterio codicistico di onnicomprensività della base di computo del TFR (salve le somme corrisposte per rimborso spese ed a titolo occasionale), prevedendo, piuttosto, in senso restrittivo, la incidenza sul TFR dei soli compensi continuativi e ribadendo, poi, la esclusione dal computo di quelli eccezionali.

Il requisito della “continuatività” era ben più stringente rispetto a quello – della “non occasionalità” – previsto dal codice civile.

Il premio di fedeltà non aveva carattere continuativo ed era sotto questo aspetto “eccezionale”; nella accezione delle parti collettive il carattere della eccezionalità era contrapposto a quello della continuità temporale dell’emolumento.

La sentenza resa da questo giudice di legittimità ex art. 420 bis c.p.c., ometteva di considerare specificamente il testo delle disposizioni collettive e riteneva la assenza di una volontà delle parti sociali derogatoria dell’art. 2120 c.c., accomunando nella sua analisi le norme dell’art. 65 del CCNL ABI 11 luglio 1999 e quelle di contratti collettivi di epoca precedente, anche relativi al personale non direttivo.

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte controricorrente sotto il profilo della omessa denunzia dell’errore di diritto commesso dal giudice dell’appello nell’interpretare le disposizioni collettive.

A seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (applicabile, ai sensi del successivo art. 27 comma 2, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 40 del 2006) l’errore di diritto denunziabile con il ricorso per cassazione può consistere anche nella violazione (o falsa applicazione) dei contratti e accordi collettivi di lavoro; la funzione nomofilattica di questa Corte è stata estesa anche a tali testi non normativi, per la loro vocazione ad esprimere, nell’ambito della categoria produttiva di riferimento, una disciplina tendenzialmente uniforme dei rapporti di lavoro.

Quanto al denunziato vizio di interpretazione delle disposizioni collettive, si rammenta che questa Corte si è già ripetutamente pronunziata sulla interpretazione dell’art. 65 del CCNL ABI 11 luglio 1999, relativo ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali delle aziende di credito.

Tale CCNL sostituiva i due distinti contratti collettivi ACRI (per i dipendenti delle CASSE di RISPARMIO) ed ABI – ex ASSICREDITO (per i dipendenti dei restanti Istituti di credito) della precedente tornata contrattuale.

In particolare, Cassazione sezione lavoro 6 marzo 2009 numero 5569 e Cassazione sezione lavoro 10 marzo 2009 numero 5707 già avevano interpretato il predetto art. 65, nel senso che esso non derogasse all’art. 2120 c.c..

Nei medesimi termini si è poi pronunziata, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., Cassazione sezione lavoro 15 marzo 2010 numero 6204.

La sezione 6^ di questa Corte (Cassazione, sezione 6, 21 luglio 2014 numero 16591) ha confermato la interpretazione offerta nel precedente appena citato; Cassazione sezione lavoro 27 ottobre 2016 numero 21711 ha cassato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva diversamente interpretato il medesimo art. 65.

La interpretazione fornita ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., è stata da ultimo ribadita nell’arresto di Cassazione sezione lavoro 26 maggio 2017 numero 13377.

Parte ricorrente sostiene che tale consolidata giurisprudenza è frutto di una impropria omologazione del testo dell’art. 65 CCNL 1999 alle previsioni contenute in contratti collettivi di epoca precedente. Tali previsioni effettivamente non intendevano derogare alla disciplina dell’art. 2120 c.c., ma si limitavano a dare una nozione contrattuale di “retribuzione”; invece l’art. 65, qui in esame, aveva ad oggetto proprio e solo la disciplina del TFR sicchè era evidente che le parti collettive avevano inteso esercitare la facoltà ad esse delegata dall’art. 2120 c.c..

Osserva il collegio che tale rilievo non è autonomamente decisivo; in altri termini il fatto che il contratto collettivo contenga una norma di disciplina del TFR non indica di per sè che tale disciplina sia derogatoria del codice civile, dovendo piuttosto tale conclusione derivare dall’esame dei contenuti della norma collettiva (ciò che questa Corte ha fatto nei precedenti citati).

Per i quadri direttivi di 3^ e di 4^ livello (ex funzionari), posizioni qui rilevanti, l’art. 65, prevede, al comma 3, la computabilità nel TFR, oltre allo stipendio, di “tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica…” (compresa la indennità di rischio)ed al comma successivo (il quarto) prosegue “da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti… al quadro direttivo di 3^ e 4^ livello retributivo trasferito o in missione”.

I due commi vanno letti congiuntamente, in applicazione del canone ermeneutico dell’art. 1363 c.c..

La interpretazione proposta dalla parte qui ricorrente dà prevalente rilievo al comma 3 in quanto interpreta la locuzione “emolumenti di carattere eccezionale”, contenuta nel comma 4, nel senso di “emolumenti NON continuativi” in contrapposizione agli emolumenti continuativi computabili nel TFR ai sensi del comma 3.

Tale interpretazione non è condivisibile.

Essa priva di significativo dispositivo il comma 4, che finirebbe con l’essere la mera trasposizione in negativo del comma precedente.

Il comma 4, invece, nella lettera della previsione collettiva ha significato ampliativo della previsione del comma 3, come si desume dalla sua apertura, laddove esclude dal computo del precedente comma (“da tale computo”) unicamente (“soltanto”) gli “emolumenti di carattere eccezionale”, concetto ben più ristretto rispetto a quello di “emolumenti NON continuativi”.

La interpretazione congiunta dei due commi induce a confermare in questa sede la interpretazione sostenuta da questa Corte nei propri precedenti, anche ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c..

In sostanza la esclusione dal computo del TFR dei soli compensi “di carattere eccezionale” è sovrapponibile al criterio, della computabilità nel TFR di tutti i compensi corrisposti a titolo non occasionale, adottato dall’art. 2120 c.c..

La disciplina contenuta nel CCNL ABI del 12.2.2005, all’articolo 72, è del medesimo tenore, segnalandosi unicamente per il superamento della precedente distinzione di regolamentazione in base al livello dei quadri direttivi.

La sentenza impugnata, avendo ritenuto la computabilità nel TFR del premio di fedeltà, si è adeguata ai suesposti principi ed è pertanto immune dalle censure sollevate. Il premio di fedeltà, come ripetutamente affermato da questa Corte, è utile al computo del TFR, in quanto compenso non occasionale ed obbligatoriamente connesso al protrarsi del rapporto di lavoro.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese si compensano in ragione della esigenza, condivisa da questa Corte, di un ulteriore approfondimento della interpretazione delle norme collettive.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

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