Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2944 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23335-2005 proposto da:
COMUNE DI RICCIONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CASTELLANI ENZO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
D.B.P., C.M.A., elettivamente
domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio
dell’avvocato LEONI MARCELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato
VALORI ATHOS, giusta delega in calce;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 50/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
RIMINI, depositata il 09/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/01/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BARBANTINI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.B.P. e C.M.A. impugnavano gli avvisi di liquidazione emessi da Comune di Riccione e notificati in data 31-5-2001, relativi agli importi ICI degli anni 1994,1995, 1996, 1997 concernenti tre unità immobiliari a scopo abitativo ubicate in Riccione.
Sostenevano i contribuenti carenza di motivazione degli avvisi ed irretroattività della rendita notificata nel 2001.
La Commissione Tributaria Provinciale di Rimini riuniva i ricorsi e li respingeva.
Appellavano i contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna, sez. staccata di Rimini, con sentenza n. 50, in data 20 settembre 2004, depositata in data 9-11-2004, accoglieva il gravame, sul principale rilievo che la rendita catastale notificata dall’UTE dopo il 1-1-2000, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 non aveva efficacia retroattiva.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Riccione, con tre motivi.
Resistono i contribuenti con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene infatti che l’art. 74 citato nulla ha immutato in relazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 che consente il recupero della differenza tra la rendita definitiva determinata dall’UTE e la rendita presunta, corrisposta in precedenza dai contribuenti in assenza della rendita definitiva, e fondata su quella dei fabbricati similari già iscritti. La disposizione secondo cui le rendite attribuite dopo il 1-1-2000 sono efficaci a partire dalla notificazione, non comporta, come ritenuto dalla Commissione nella sentenza impugnata, che esse non abbiano vigore per il passato, bensì che il recupero della imposta relativa alla annualità precedenti debba essere effettuato con avvisi notificati – come nella fattispecie – successivamente alla notificazione della rendita. Con il secondo motivo deduce contraddittoria motivazione in ordine a punto essenziale della controversia, ai sensi dell’art 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Commissione aveva ritenuto che i contribuenti avessero corrisposto l’ICI per gli anni in contestazione in relazione a rendite già assegnate, laddove avevano invece effettuato i versamenti in base a rendite presunte, dato che la denuncia di variazione della consistenza immobiliare dagli stessi presentata nel 1992 era stata considerata dall’UTE solo nel 2000 senza per nulla motivare il dissenso rispetto alla esatta affermazione in proposito della sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo deduce ulteriore vizio di motivazione su punto essenziale della controversia, per non avere il giudice di appello considerato deduzioni svolte dal comune in ordine a giurisprudenza prodotta dall’ente a sostegno della propria tesi.
I contribuenti nel controricorso contestano l’assunto del Comune in ordine alla interpretazione del disposto di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74.
Il primo motivo è fondato.
E’ infatti principio consolidato (v, Cass. n. 20775 del 2005, conf.
Cass. n. 9023/2007, Cass. n. 21970/2009) che in tema di imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento a periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo infatti con il citato art. 74 che dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere la applicazione della nuova rendita, ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della notifica della rendita catastale coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.
Alla stregua di tale principio, che la Corte condivide, legittimamente il Comune ha emesso avvisi di accertamento per gli anni in contestazione, recuperando la differenza tra la rendita definitivamente attribuita agli immobili e quanto versato dai contribuenti a titolo di rendita presunta, nel periodo intercorrente tra la denuncia di variazione e la attribuzione della rendita stessa pur se questa sia stata assegnata dopo il 1 gennaio 2000. I successivi motivi di ricorso rimangono assorbiti.
Dall’accoglimento del primo motivo deriva la cassazione della sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con reiezione dei ricorsi introduttivi dei contribuenti. In relazione alle incertezze interpretative di merito, pare equo compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Compensale spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010