Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2944 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23265/2018 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

n. 38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 9080/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 26 giugno 2018, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, notificato in data 28 settembre 2017, che aveva respinto la domanda di protezione internazionale, formulata sub-specie di riconoscimento dello status di rifugiato o di concessione della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, presentata da U.A., cittadino nigeriano proveniente dalla città di (OMISSIS).

A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato come le deduzioni articolate per contrastare il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della concessione della protezione sussidiaria, fossero infondate.

In riferimento al presidio contro le varie fenomenologie di persecuzione e alle forme di protezione sussidiaria cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il Collegio di merito ha osservato come il racconto del richiedente – a proposito del timore di essere vittima delle ritorsioni della confraternita (OMISSIS), cui era affiliata la vittima dell’aggressione a colpi di armi da fuoco che egli aveva commesso su imposizione della sua confraternita, la: “(OMISSIS)”, ovvero di essere arrestato dalla polizia nigeriana per il crimine compiuto – fosse stato giudicato scarsamente credibile dalla Commissione territoriale e tale continuasse a farsi apprezzare anche all’esito dell’interrogatorio libero disposto dal giudice delegato: nel corso dello stesso, infatti, l’ U., che già aveva rievocato le vicende connesse alla sua fuga dal Paese di origine in maniera estremamente vaga su punti fondamentali, era incorso in plurime e significative contraddizioni, che avevano reso il quadro, neppure lumeggiato mediante apporti documentali, insuscettibile di approfondimenti istruttori.

Quanto alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c), il Tribunale ha richiamato aggiornate ed attendibili fonti di informazione, che, compulsate, escludevano l’esistenza nella Nigeria meridionale di una situazione di conflitto armato interno o internazionale o di violenza generalizzata, tale da esporre ad un danno grave la vita di chiunque vi si fosse trovato.

Nulla, infine, era stato allegato dal richiedente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità, in funzione di una revisione del diniego di protezione umanitaria: le allegate torture subite in Libia, infatti, non solo non erano state riferite dal richiedente nel corso delle sue audizioni, ma neppure risultavano documentate e, anzi, risultavano smentite dalle fonti di informazione acquisite dalla struttura di assistenza ai migranti.

3. Il ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria è affidato a quattro motivi, che denunciano:

I. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’errato esame del fatto decisivo costituito dalla condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistente in Nigeria;

II. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errato o omesso esame della condizione personale del ricorrente, quale circostanza che avrebbe dovuto integrare l’apprezzamento da compiersi circa l’esistenza del periculum persecutionis e di un rischio individualizzato in una situazione di violenza generalizzata e di mancanza di tutela dei diritti civili quale quella riscontrabile in Nigeria;

III. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ben altra essendo, sulla base di ulteriori fonti ufficiali di informazione, rispetto a quella accertata dal Tribunale, l’attuale situazione socio-politica del Sud della Nigeria;

IV. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, avendo errato il Tribunale nel non considerare come integranti la situazione di vulnerabilità del ricorrente le condizioni di vita estremamente critiche e rischiose esistenti nel Paese di origine.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Occorre evidenziare che le censure in esso sviluppate si caratterizzano tutte per genericità, vuoi perchè difettano dell’indicazione precisa dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice dell’impugnazione, dell’esposizione precisa e chiara dei rilievi mossi, delle ragioni sottese alle censure stesse, onde consentire al giudice di legittimità di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, risolvendosi, dunque, in enunciazioni del tutto astratte, svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo; vuoi perchè, concretandosi nella sterile riproposizione di argomentazioni, già adeguatamente considerate e motivatamente disattese dal Tribunale, sono caratterizzate dall’assenza di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata nel provvedimento sottoposto al vaglio di legittimità.

5. Tanto premesso, vi è necessità di esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, questi deducendo questioni che si riferiscono al controllo sull’operato del giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sull’esistenza, nella situazione illustrata dal richiedente, dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della protezione maggiore (il rifugio politico) e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.

5.1. Le formulate censure sono, tuttavia, inidonee ad istaurare un valido rapporto di impugnazione, nulla essendo stato allegato di specifico in ordine alle ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe vistosamente travisato il significato delle evidenze dimostrative raccolte intorno alla situazione esistente nella regione di (OMISSIS) (motivo 1); evidenze, invece, valutate del tutto plausibilmente alla luce delle informazioni raccolte, compulsando fonti qualificate, in ossequio al dovere di cooperazione officiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

5.2. La medesima aspecificità affligge i rilievi articolati in punto di esame della credibilità del richiedente (motivo 2), apprezzata dal Tribunale come insussistente per la vaghezza e per la contraddittorietà delle plurime dichiarazioni dell’ U. in riferimento alle vicende personali che l’avevano indotto a lasciare il Paese d’origine. Gli stessi, infatti, si appalesano generici nell’individuazione sia delle dichiarazioni asseritamente valutate in spregio dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sia delle allegazioni del richiedente eventualmente non esaminate dal Tribunale: ciò tanto più che ci si trova al cospetto di una motivazione che ha dato conto, con argomenti esaustivi e plausibili enumerando tutti gli indici sintomatici della non credibilità del ricorrente e della inattendibilità delle sue dichiarazioni (cfr. pag. 3, II e III cpv.) e valutandoli in una dimensione globale ed integrata -, dell’inconsistenza della narrazione del richiedente circa l’effettività del danno grave temuto in caso di rimpatrio, in disparte il rilievo che le ipotetiche ritorsioni della confraternita avversa o gli atti della polizia non potevano dirsi caratterizzate da uno dei motivi di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

5.3. Peraltro le doglianze che si riferiscono al tema della credibilità del richiedente sono prive di decisività in riferimento alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), posto che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente prescinde dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01): ciò perchè il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato – in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito – alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli vi è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 – 01).

Ne viene che, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01). Onere cui il Tribunale ha compiutamente e correttamente adempiuto.

6. Il motivo (il 3) che, in relazione alla protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), denuncia il malgoverno del giudice di merito della detta norma, quanto all’interpretazione del concetto di conflitto armato interno o internazionale o di violenza indiscriminata nei riguardi della popolazione civile, è inammissibile, perchè, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, articola rilievi rivolti al merito della decisione impugnata.

Le eccezioni difensive sono volte, in effetti, non a censurare l’applicazione che della norma ha fatto il Tribunale, ma a proporre una valutazione alternativa della situazione interna della regione di (OMISSIS) e di quella del delta del Niger rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ne viene che, in difetto di specifica allegazione di un fatto decisivo quanto al tema del “livello” di violenza indiscriminata raggiunto nella regione di provenienza del richiedente, essendo state richiamate nel ricorso esclusivamente fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal Tribunale, le doglianze sviluppate si appalesano dirette a sollecitare esclusivamente una non consentita riedizione del giudizio di merito.

7. Del pari aspecifico è il motivo (il 4) che insiste sulla situazione di vulnerabilità del richiedente la protezione umanitaria, mediante l’allegazione delle critiche e rischiose condizioni di vita esistenti in Nigeria, trattandosi di circostanze inidonee ad integrare, quantomeno in ragione della loro astrattezza, i presupposti della misura invocata e, comunque, dedotte in assenza di correlazione con la specifica ratio decidendi sottesa alla statuizione sul punto.

8. S’impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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