Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2944 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2944 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 4274-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
73

ROSETTO LEONARDO;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
19/12/2011;

di

n.
LATINA,

347/2011
depositata

della
il

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

chiesto l’accoglimento.

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha

i

Svolgimento del Fatto
§1 L’Agenzia delle Entrate notificava, in data 5.06.2008,
al sign Rosetto Leonardo due avvisi di liquidazione relativi
agli atti traslativi di proprietà registrati il 17.02.2002, aventi
ad oggetto appezzamenti di terreno ubicati nel territorio di
Viterbo.
Gli avvisi avevano ad oggetto il recupero delle imposte

fiscali previste dalla I. 604/1954, per avere il contribuente
omesso di presentare, nel termine decadenziale di tre anni
dalla data di registrazione, il certificato attestante il
possesso dei requisiti.
In data 28.07.2008, il contribuente presentava due
istanze di annullamento degli avvisi di liquidazione, in sede
di autotutela, affermando che successivamente alla notifica
degli avvisi, l’Ufficio Agricoltura di Viterbo aveva rilasciato
copia dei certificati definitivi, depositati all’Agenzia delle
Entrate in data 23.06.2008.
L’ufficio rigettava le istanze, assumendo che il
contribuente era decaduto dalle agevolazioni, non essendosi
attivato nel triennio per l’acquisizione del certificato
definitivo e non avendo fornito prova in merito alla non
imputabilità del ritardo.
Gli avvisi divenivano definitivi perché non impugnati e
l’Agenzia emetteva cartella di pagamento, la quale veniva
tempestivamente impugnata dal contribuente, assumendo
l’illegittimità dell’atto per omessa sottoscrizione e mancata
indicazione del responsabile del procedimento e per
violazione delle norme dello statuto del contribuente.

di registro originato dalla decadenza dalle agevolazioni

2

L’ufficio si costituiva eccependo la definitività del credito
per omessa impugnazione degli avvisi di liquidazione e
contestando le dedotte irregolarità della cartella. In
subordine, nel merito, confermava l’intervenuta decadenza
del contribuente dalle agevolazioni.
I giudici di prime cure respingevano le eccezioni
sollevate dal ricorrente in ordine alla regolarità formale della

non aveva prodotto alcuna decadenza, in quanto il
ricorrente era nel possesso dei requisiti sin dall’epoca dei
trasferimenti immobiliari.
L’Agenzia interponeva appello, riproponendo le
medesime difese e ed eccependo in via preliminare la
definitività della pretesa tributaria.
I giudici di appello rigettavano il gravame, assumendo
che era addebitabile all’amministrazione il ritardo nel rilascio
della certificazione protocollata nel 2004 e non inviata al
contribuente. Avverso la sentenza della CTR di Roma n.
347/22/11 del 19.11.2011, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente non si è costituito in giudizio.

RAGIONI DI DIRITTO
§2.1.

La ricorrente, con unico principale motivo,

censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la
violazione dell’art. 19 commi 1 e 3 D.LGS 546/92, dolendosi
dell’omessa pronuncia dei giudici di appello in ordine alla
dedotta eccezione di definitività della pretesa tributaria per
omessa impugnazione degli atti prodomici, evidenziando

cartella, sul presupposto che il decorso del termine triennale

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come i giudici di appello abbiano del tutto trascurato di
valutare i rilievi critici sollevati dall’ufficio in sede di
gravame.
Con il secondo motivo in via subordinata, la ricorrente
censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la
violazione degli artt. 3 e 4 della L 1954/604, nella parte in
cui la motivazione ha ritenuto che l’omessa presentazione

determinato la decadenza del contribuente dalle
agevolazioni.
Il primo motivo proposto in via principale è fondato.
Al riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema di
contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di
accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 19, tutti quegli atti con
cui l’Amministrazione comunica al
contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché
tale comunicazione non si concluda con una formale
intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in
termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito
bonario a versare quanto dovuto; al riguardo, non assume
alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di
liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata
indicazione del termine o delle forme da osservare per
l’impugnazione o della commissione tributaria competente
(Cass. S.U. 16293/07). Consegue che il ricorso avverso la
cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione
all’avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi
del citato art. 19, almeno che non impugnata per vizi propri.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa

del certificato definitivo nel termine triennale non avesse

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tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con
le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica
funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di
conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di
rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del
diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/07).

seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si
esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma
dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed
autonomo atto impositivo.
Il riflesso processuale di tale impostazione logicogiuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità
limitata della cartella di pagamento avente il
soprarichiamato requisito, l’essere cioè una automatica
propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo
diventato definitivo per omessa impugnazione.
Principio in base al quale (con riferimento all’articolo19,
comma 3, del Dlgs 546/1992) la cartella esattoriale può
essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non
per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è
scaturito il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti
valere con l’impugnazione della cartella, una volta che
l’avviso sia divenuto definito perché non impugnato ovvero
con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia
venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la
notificazione della cartella predetta.

La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia

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Nella specie, la cartella di pagamento impugnata è stata
emessa a seguito della notifica dell’avviso di rettifica e
liquidazione, divenuto definitivo per omessa impugnazione:
il ricorrente ha dedotto, con il ricorso originario, vizi propri
della cartella che sono stati, in parte, disattesi dalla CTP di
Roma e non esaminati dalla CTR del Lazio che è invece
entrata ( come già il primo giudice) nel merito della pretesa

oggetto una cartella di pagamento emessa in relazione ad
un avviso di rettifica e liquidazione divenuto definitivo (
Cass. 2017 n 12244; Cass. 2015 n. 14847; Cass. 2012 n.
3274; Cass. 2012 n. 3277).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa
composizione, per l’esame di dedotti vizi relativi alla cartella
non esaminati dal giudice di merito.

La Corte
– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata,
rinviando alla CTR del Lazio in altra composizione anche per
la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione
civile in data 11.01.2018
Il Consigliere estensore
Dr. Milena Balsamo
Il Presidente
omenico

tributaria, delibazione inammissibile avendo il ricorso ad

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