Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29439 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’Avvocato MACRI’ ANGELO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMEO VINCENZO,

giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA – ASSITALIA SPA (già ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI ccoo D’ITALIA

S.P.A.) (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’Avvocato BERNARDINI

SVEVA, rappresentata e difesa dagli Avvocati ATTINA’ ARMANDO e

ATTINA’ SALVATORE, giusta procura speciale in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SNAM RETE GAS S.P.A., in persona del Direttore Affari Legali e

Societari e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’Avvocato ROMEO GIUSEPPE

GIULIO, rappresentata e difesa dall’Avvocato BOMBINO GIUSEPPE, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’Avvocato MACRI’ ANGELO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMEO VINCENZO,

giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

CURATELA del FALLIMENTO DELLA 3M METALMECCANICA MERIDIONALE S.P.A.;

– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 186/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 21/05/2009, depositata il 11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato ROMEO GIULIO GIUSEPPE (per delega dell’Avvocato

BOMBINO GIUSEPPE), difensore della controricorrente SNAM RETE GAS

S.P.A., che si riporta agli scritti e deposita nota spese;

udito l’Avvocato BERNARDINI SVEVA (per delega dell’Avvocato ATTINA’

SALVATORE), difensore della controricorrente e ricorrente incidentale

INA ASSITALIA SPA, che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

ha aderito alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 luglio 2010 R.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 11 giugno 2009 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri, aveva dichiarato improponibile la domanda proposta nei confronti della 3M Metalmeccanica per il fallimento della medesima e l’aveva rigettata nei confronti della Snam.

L’Ina-Assitalia ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 9 settembre 2010, quindi oltre il termine annuale prolungato dei 46 giorni di sospensione dei termini processuali durante il periodo ferale dal deposito della sentenza).

La Snam Rete Gas S.p.A. ha resistito con controricorso.

2 – I cinque motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura, che riguarda la dichiarata improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società fallita, fa riferimento a un verbale nei cui confronti non ha rispettato il principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) e non contiene un momento di sintesi formulato secondo il paradigma sopra indicato.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 24, 43, 51, 52 e 95 sempre con riferimento alla declaratoria di improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società fallita.

La censura non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

Il terzo motivo adduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema trattato è valutazione e interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale della parti, quindi attiene al merito;

manca il momento di sintesi idoneo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Il quarto motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’accoglimento dell’appello incidentale della Snam Rete Gas. Anche questa censura poggia su argomentazioni di merito, fa riferimento a documenti (C.T.U., capitolato speciale d’appalto) nei cui confronti non sono stati rispettati il principio di autosufficienza e l’art. 366 c.p.c., n. 6, è priva di idoneo momento di sintesi. Il quinto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’affermazione della Corte territoriale secondo cui la 3M Metalmeccanica ha assunto contrattualmente a proprio rischio la gestione della costruzione del metanodotto nell’ambito della propria autonomia di impresa.

La censura implica l’interpretazione delle convenzioni pattizie intercorse tra le parti.

E’ più che certo che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg..

Nell’ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

La censura non è autosufficiente e non risponde ai criteri sopra enunciati. Il quesito finale è inidoneo e astratto.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;

Assitalia e Snam hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile con conseguente inefficacia – ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – del ricorso incidentale tardivo dell’Ina-Assitalia; spese compensate;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara il ricorso principale inammissibile, l’incidentale inefficace. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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