Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29439 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. II, 15/11/2018, (ud. 03/05/2018, dep. 15/11/2018), n.29439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17902-2014 proposto da:

T.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA

1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R., M.M.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VIGLIENA 2 presso lo studio dell’avvocato FABIO CISBANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO DEL CORTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 780/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 21 maggio 2013, ha parzialmente accolto l’appello proposto da T.A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 703 del 2008, e nei confronti di P.R. e M.M.T..

1.1. Nella controversia tra proprietari di immobili finitimi, il Tribunale aveva accolto le domande dell’attrice T. di rimozione delle opere realizzate dai convenuti P.- M. limitatamente alla regolarizzazione di una luce e alla rimozione di un contatore d’acqua e di condotte idriche, rigettando ogni altra pretesa.

2. La Corte d’appello ha accolto l’appello della T. limitatamente alla rimozione di pozzetti di ispezione, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

2.1. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha confermato l’usucapione della servitù di veduta dalla terrazza di proprietà P.- M., e la preesistenza dell’apertura che consentiva affaccio e sporto all’esterno, soltanto ampliata in altezza.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.A.M., sulla base di due motivi ai quali resistono, con controricorso, P.R. e M.M.T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c., art. 116 c.p.c., artt. 2699,2700 e 2721 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si contesta l’erroneità e contraddittorietà della valutazione del materiale probatorio in esito alla quale la Corte d’appello ha confermato l’usucapione della servitù di veduta dal terrazzo di proprietà P.- M. sul fondo T..

2. Con il secondo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2702 e 2721 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si contesta l’erroneità e contraddittorietà della valutazione del materiale probatorio in esito alla quale la Corte d’appello ha confermato che la finestra realizzata dai P.- M. insisteva su preesistente apertura, che consentiva affaccio e sporto all’esterno.

3. Le doglianze prospettate con entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Il vizio di motivazione è denunciato al di fuori del paradigma configurato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento al “nuovo” testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis al presente ricorso (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Secondo l’orientamento ormai assurto a “diritto vivente”, non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. 29/09/2016, n. 19312).

3.2. Per il resto, con le denunciate violazioni di legge sostanziale e processuale, la ricorrente sollecita un riesame del materiale probatorio che è attività estranea al controllo di legittimità.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (ex plurimis, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511). Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (ex plurimis, Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Nel caso in esame, in cui peraltro il vizio di motivazione non è denunciato nei termini indicati, come già rilevato, la motivazione della Corte d’appello risulta esaustiva e congrua.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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