Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29438 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D. (OMISSIS), S.V.

(OMISSIS), M.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che li rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSID ASSICURATRICE ITALIANA DANNI SPA IN LCA, (di seguito anche

“Assid”), in liquidazione coatta amministrativa, in persona del

Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE GINAMMI LORENZO,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.P., n.q. di erede di C.R., C.

M.C. n.q. di erede di C.R., C.

F., n.q. di erede di C.R., ASSITALIA ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2237/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/05/09, depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Albanese G. Lorenzo difensore della controricorrente

e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 10 luglio 2010 G.D., S.V. e M.R. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 27 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva respinto la loro domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

La Assid Assicuratrice Italiana Danno S.p.A. in l.c.a. ha proposto ricorso incidentale condizionato, mentre gli altri intimati, gli Eredi di C.R. e l’Assitalia Assicurazioni S.p.A., non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa fa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. ed esso fa riferimento alla C.T.U. nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6.

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 2054 c.c.; vizio di motivazione. Le argomentazioni a sostegno implicano necessariamente l’esame delle risultanze processuali e, in particolare, delle dichiarazioni di un teste, nei cui confronti non è stato , rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e della C.T.U., nei cui confronti è stato violato l’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008).

Il quesito finale (dica la Suprema Corte se nella fattispecie in esame in cui nel giudizio di merito introdotto da parte attrice per ottenere il risarcimento dei danni da incidente stradale, era stata espletata C.T.U. medica sulla persona degli attori che aveva acclarato l’esistenza di un nesso causale tra l’urto tra le vettura coinvolte e le lesioni lamentate dagli attori, poteva il Giudice di merito ritenere non provato il fatto storico per inattendibilità dell’unico teste di parte attrice escusso, il quale aveva confermato l’urto tra le vettura coinvolte, nonostante a suo carico non vi fosse stato alcun accertamento di falsa testimonianza e senza alcuna motivazione sull’omessa valutazione delle conclusioni del C.T.U.) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme di cui è stata denunciata violazione o falsa applicazione, nè costituisce il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare le ragioni del vizio di motivazione, ma si limita a chiedere una verifica della negata correttezza della sentenza impugnata e a prospettare una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;

i resistenti hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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