Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29438 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29438 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 9374-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

YAN FLAMINIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

3326

NAPOLEONE III 28, presso lo studio dell’avvocato
DANIELE LEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO ROSARIO BONGARZONE, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/12/2017

avverso la sentenza n. 1219/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 29/03/2012 R.G.N. 696/08;

RG 9374/13

RILEVATO
Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 29.3.12,
rigettava, per difetto di prova in ordine alla ragione sostitutiva indicata
in contratto, l’appello proposto da Poste Italiane avverso la sentenza
del locale Tribunale con cui venne dichiarata l’illegittimità del contratto
a termine stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e Flaminia Yan 1.10.03, ai

carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla
sostituzione del personale addetto al servizio smistamento presso il
Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del
posto nel periodo dal 1.10.03 al 15.1.04″, con condanna al ripristino
del rapporto a tempo indeterminato ed al pagamento delle retribuzioni
maturate dalla risoluzione di fatto del rapporto.
Che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società
Poste, affidato a due motivi, mentre la lavoratrice resiste con
controricorso.

CONSIDERATO
Che

con il primo motivo la società denuncia una insufficiente

motivazione su di un fatto decisivo, e cioè in ordine alla specificità della
clausola di assunzione, oltre alla violazione degli artt. 253, 420 e 421
c.p.c., per non avere la Corte di merito ammesso la prova richiesta sul
punto dalla società Poste, non esercitando peraltro al riguardo i poteri
ufficiosi.
Che il motivo è in parte inconferente, avendo la sentenza impugnata
ritenuto specifica la detta causale (ma non provato il nesso causale tra
essa e l’assunzione de qua), e per il resto infondato, avendo la Corte di
merito esaminato i capitoli di prova proposti dalla società appellante,
ritenendoli motivatamente generici e comunque inammissibili. Tale
accertamento di fatto non risulta adeguatamente contestato da Poste,
laddove il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata
ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha
l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto
della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che,
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sensi dell’art. 1 d.lgs n. 368\01 per la seguente causale: “ragioni di

RG 9374/13

per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione
dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con
indagini integrative, Cass. sez.un. n. 28336\11.
Che con seconda censura, Poste denuncia la violazione degli artt. 324
c.p.c. e 2099 c.c. in materia di giudicato. Lamenta che la sentenza

impugnazione, in ordine alla condanna, contenuta nella sentenza di
prime cure, al risarcimento del danno, con conseguente inapplicabilità
dell’art. 32, comma 7, L. n. 183\10.
Che il motivo è fondato posto che, come affermato dalle Sezioni unite
di questa Corte con sent. n. 21691 del 2016: “in tema di ricorso per
cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. può
concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la
pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi,
applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede
necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità
non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata
all’ordinamento giuridico”; tale pronuncia ha altresì chiarito che “il
ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva
incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto
appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è
configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie,
legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in
base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1,
c.p.c., l’impugnazione nei confronti della parte principale della
decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da
essa dipendente”.
Che in definitiva il motivo va accolto, avendo la sentenza impugnata,
investita da Poste della questione della legittimità del termine, ritenuto
essersi formato giudicato sulla relativa condanna al risarcimento dei
danni, in quanto a suo avviso non specificamente impugnata da Poste.
Che la sentenza impugnata deve pertanto cassarsi in ordine alla
determinazione della misura risarcitoria, con rinvio ad altro giudice per
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impugnata ritenne essersi formato giudicato, per difetto di

RG 9374/13

la sua quantificazione alla luce del predetto art. 32 L. n. 183\10, per il
periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che ha
ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461\15), con
interessi e rivalutazione a decorrere da tale pronuncia (cfr. Cass. n.
3062\16), oltre che per la determinazione delle spese, comprese quelle
inerenti il presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa

kg

la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 19 luglio 2017
Il Presidente
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