Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29437 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A.R. (OMISSIS), GO.AU.MA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRUNACCI

1, presso lo studio dell’Avvocato GUAITOLI FABIO MASSIMO, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GA.PA. (OMISSIS), GA.LU.

(OMISSIS), GA.LA. (OMISSIS),

GR.TE. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’Avvocato FEDE MACI

ANTONINA, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorso –

contro

MASON TRASPORTI S.R.L., FONDO GARANZIA VITTIME STRADA E PER ESSA

ASSITALIA S.P.A., COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONE S.P.A. IN L.C.A.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 2096/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

02/04/2009, depositata il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GUAITOLI FABIO MASSIMO, difensore dei ricorrenti,

che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato FEDE MACI ANTONINA, difensore dei controricorrenti,

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

ha aderito alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 2 luglio 2011 G.A.R. e Go.Au.Ma. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 19 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato per prescrizione la domanda di risarcimento dei danni per il decesso del loro congiunto Go.Gi., verificatosi a seguito di sinistro stradale.

Gr.Te., Ga.Pa., G.L. e Ga.Lu., eredi del defunto responsabile del sinistro, Ga.Gi., hanno resistito con controricorso.

Mason Trasporti S.r.l., Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. e Assitalia S.p.A. per F.G.V.S. non hanno espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per violazione sia dell’art. 366 c.p.c., n. 3 sia dell’art. 366 bis c.p.c..

Sotto il primo profilo è ormai certo (confronta, per tutte, Cass. Sez. Un. 9 settembre 2010, n. 19255 che è inammissibile il ricorso nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso.

3. – Sotto il secondo profilo, la formulazione dei tre motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo lamenta violazione e mancata applicazione dell’art. 2938 c.c. e degli artt. 166, 167, 112, 110, 345 c.p.c.; per omesso esame della rinuncia alla prescrizione e contestuale omesso esame dei soggetti regolarmente o invalidamente costituiti in grado di eccepire validamente la prescrizione.

La censura risulta priva sia di un quesito di diritto idoneo a postulare l’enunciazione di un principio – decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata – fondato sulle numerose norme di cui è stata lamentata violazione e mancata applicazione, sia di un momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti viziata.

Il secondo motivo adduce violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 2, dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per omessa trascrizione, nella impugnata sentenza, delle conclusioni dell’atto di appello che ha conseguentemente comportato omesso esame di punti decisivi della controversia costituiti dalle domande che chiedevano la identificazione dei soggetti regolarmente o irregolarmente costituiti in giudizio, o non costituiti, nonchè la determinazione tra chi, tra FGVS e la Tirrena in l.c.a., fosse il successore della Compagnia Tirrena S.p.A., il che ha portato all’accoglimento di una eccezione di prescrizione, o abbandonata o non proposta o proposta da soggetti estranei al presente giudizio. Omessa indicazione, con violazione dell’art. 2938 c.c. degli artt. 81, 99, 100, 112 c.p.c., dell’autore dell’asserita eccezione di prescrizione.

La prolissità della rubrica, come sopra riferita, attesta l’aspecificità della censura, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

Al motivo in esame si attagliano le medesime considerazioni svolte per il precedente con riferimento all’assenza di idonei quesito di diritto e momento di sintesi, nella formulazione dei quali non è consentito prescindere dalla motivazione della sentenza impugnata.

Mancanza di idoneo quesito di diritto e di valido momento di sintesi caratterizzano anche il terzo motivo, con il quale si adduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., comma 3 e dell’art. 2947 c.c., dell’art. 24 Cost., comma 2 e del principio in forza del quale nessuno può perdere un diritto per propria inerzia per il periodo in cui ignora che si verificato un fatto che rende necessaria la cessazione dell’inerzia, in specie se la cessazione dell’ignoranza del fatto deve essere frutto di verifiche fuori dal processo e di tale gravosità da configgere con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.; violazione dall’art. 192 c.p.c., comma 2 e dell’art. 531 c.p.c. e mancata applicazione analogica dell’art. 300 c.p.c..

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ribadendo, in particolare l’inammissibilità del ricorso, sia perchè è assemblato, sia perchè mancano i prescritti quesiti;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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