Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29437 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. I, 21/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 21/10/2021), n.29437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23402/2018 proposto da:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di

Liguria – Imperia La Spezia Savona, in persona del Presidente della

Giunta Camerale pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Pardini Federico, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonché contro

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II n. 154/3DE, presso lo studio dell’avvocato Granara

Daniele, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale autonomo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 235/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il presente giudizio ha ad oggetto la querela di falso proposta da B.G. in via autonoma dinanzi al Tribunale della Spezia nei confronti della Camera di Commercio della Spezia, avendo riguardo alla Delib./verbale 12 aprile 2007, n. 19 della Camera di Commercio della Spezia, al regolamento per la disciplina degli incarichi esterni al personale dipendente, approvato con la predetta Delib., ed al “Registro pubblicazioni albo verbali” nella parte in cui, al n. 109, riportava come avvenuta dall’8 maggio 2007 al 15 maggio 2007 la pubblicazione del verbale della anzidetta Delib.. B. sostenne che solo nel settembre 2007 si sarebbe addivenuti alla stesura definitiva della Delib. e del regolamento, che quindi non avrebbero potuto essere oggetto di pubblicazione nel maggio dello stesso anno. La Camera di Commercio ebbe ad eccepire l’inammissibilità della domanda, contestandone la fondatezza del merito.

Il Tribunale accolse la domanda di B..

La Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Camera di Commercio, ha riformato la prima decisione nella parte concernente l’accertamento della falsità del verbale del 12 aprile 2007 (impropriamente definito Delib.) e del regolamento che ne costituiva parte integrante. Ha, invece, confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la falsità dell’attestazione contenuta nel “Registro pubblicazione albo verbali”, disponendo infine la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 50% per entrambi gradi.

La Camera di Commercio ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corroborato da memoria. B. ha replicato con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale autonomo con tre mezzi, seguito da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Il ricorso principale è articolato nei seguenti tre motivi:

I) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia inopinatamente affermato “la falsità ideologica dell’annotazione contenuta nel “Registro pubblicazione albo verbali”, nel quale si attesta, contrariamente al vero, la pubblicazione del verbale, condizione di efficacia della deliberazione e quindi dell’entrata in vigore del Regolamento” (fol. 7 della sent. imp.), avendo omesso di considerare che – come evincibile dall’estratto del Registro in atti – detta pubblicazione riguardava solo i titoli delle delibere: nello specifico al numero 109 del Registro come oggetto veniva indicato semplicemente “Verbale di giunta 12 aprile 2007″e non Delib. 12 aprile 2007, n. 19 che era quella che approvava il regolamento.

II) Omesso esame e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente si duole che la Corte di appello, nel pronunciare la falsità del “Registro pubblicazione albo verbali”, non abbia tenuto conto delle modalità di pubblicazione dei verbali delle riunioni di Giunta all’epoca dei fatti.

In particolare, sostiene che la pubblicazione riguardava solo i titoli delle delibere ed era intesa come fase meramente “pubblicitaria” nei confronti dei terzi “come tale, fase che non incide sulla validità ed efficacia dell’atto, bensì solo sulla presunzione della sua conoscenza in capo ai terzi o diretti interessati ai fini di eventuali impugnazioni. Il meccanismo della pubblicazione dei soli titoli delle delibere nell’albo pretorio non era e non è finalizzata a conferire efficacia giuridica alla Delib. stessa, ovvero all’atto volitivo della Camera di Commercio, bensì solo a determinare il dies a quo per l’eventuale impugnazione da parte di terzi”.

III) Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La censura concerne la statuizione di parziale compensazione delle spese di giudizio.

1.2.1. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

1.2.2. Le censure, sotto un primo profilo, non colgono la ratio decidendi, focalizzata sulla funzione che era tenuta ad assolvere la pubblicazione del verbale, quale fase integrativa dell’efficacia del provvedimento della Giunta e del Consiglio, proprio rendendo noto il suo contenuto e quindi anche il testo del regolamento. Invero, proprio su tale premessa la Corte distrettuale afferma la falsità ideologica dell’annotazione contenuta nel “Registro pubblicazione albo verbali”, posto che questa aveva riguardato solo i titoli delle delibere e non il loro contenuto, circostanza sulla quale la ricorrente insiste nei motivi, senza considerare che proprio su di essa si fonda la pronuncia di falsità e senza aggredire la complessiva ratio decidendi prima illustrata.

1.2.3. Sotto un secondo profilo i motivi sono inammissibili perché non si conformano al modello legale del vizio denunciato.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014,; Cass. n. 27415 del 29/10/2018).

Nella specie, i motivi sono generici ed involgono valutazioni di merito, mentre non viene fatta alcuna specifica allegazione del fatto storico la cui considerazione sarebbe stata omessa dalla Corte d’appello.

1.3. Il terzo motivo, in ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale, di seguito esaminato, resta assorbito.

2.1. Il ricorso incidentale è articolato nei seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 2700 c.c. e violazione dell’art. 1 disp. gen.; violazione dell’art. 132 c.p.c.; travisamento dell’impianto probatorio e mancanza di motivazione sotto il profilo della illogicità manifesta.

II) Violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c., dell’art. 132 c.p.c.; travisamento dell’impianto probatorio e mancanza di motivazione sotto il profilo della illogicità e della motivazione apparente. Il ricorrente incidentale lamenta la violazione e l’illegittima inversione dell’onere probatorio, oltre che il travisamento dell’impianto probatorio in atti.

III) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nel procedimento assunto dal GIP del Tribunale della Spezia il 5/6 aprile 2017 e la mancanza di motivazione sotto il profilo dell’omessa pronuncia.

2.2. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

2.3. La motivazione della Corte d’appello è assolutamente illogica, tale da non superare il minimo costituzionale (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014). E ciò non solo per la preterizione degli elementi di prova documentale, riprodotti dal B. nel ricorso, ma anche per non avere preso in alcuna considerazione, sebbene citate dalla stessa Corte, specifiche e rilevanti circostanze accertate dal giudice di primo grado – sulla base della documentazione in atti secondo cui “alla data del 10 agosto né la Delib. (del 12 aprile 2007) né il regolamento erano ancora venuti ad esistenza fisica, prima che giuridica perché ancora da predisporre materialmente”. La Corte ha inoltre posto, in violazione dell’art. 2697 c.c., a carico del B. – che aveva fornito la prova della falsità (Cass. n. 2126 del 24/01/2019; Cass. n. 6050 del 17/06/1998), anche l’onere di provare che il verbale era stato oggetto solo di piccoli ritocchi formali, che in ogni caso, effettuali a distanza di mesi, integrano una falsità. Ne’ rileva che il verbale non fosse mai stato realmente pubblicato – il che integra l’ulteriore falsità della pubblicazione, perché ciò non toglie che il verbale del 12 aprile 2007 fosse in sé falso, a prescindere dalla pubblicazione.

3. In conclusione va accolto il ricorso incidentale, inammissibili i primi due motivi del ricorso principale ed assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, per il riesame, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso incidentale, inammissibili i primi due motivi del ricorso principale ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA