Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29436 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.V. (OMISSIS), DE.PA.PL.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA

157, presso lo studio dell’avvocato LUCCHESE ALBERTO, rappresentati e

difesi dall’avvocato DE FILIPPIS LUIGI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.S., R.M. (OMISSIS) già

esercenti la potestà genitoriale sul minore R.N.,

nonchè per quest’ultimo, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO

TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MONICA (STUDIO

LEGALE RINALDI) COLACICCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

VEROLI FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

C.G., M.R., P.R., M.

P., MA.RO.AN., P.L., R.

N.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1499/2009 del TRIBUNALE di BARI del 14.4.09,

depositata il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 15 giugno 2010 De.Pa.Pl.

e Vi., D.F.F. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 6 maggio 2001 dal Tribunale di Bari che, pronunciando in sede di rinvio, aveva parzialmente riformato la sentenza del Pretore di Bari – Sezione distaccata di Modugno – condannando in solido i convenuti a pagare in favore di D.F.V., F. alcune somme a titolo di danni patrimoniali e per danno biologico e morale.

R.M., T.S. e R.N. hanno proposto ricorso incidentale tardivo (notificato oltre l’anno prolungato dei 46 giorni di sospensione dei termini feriali dal deposito della sentenza), mentre gli altri intimati, R. P., P.L.; C.G., M.P., Ma.Ro.An. e M.R., non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla condanna al pagamento della metà delle spese del giudizio di appello, ma la censura, che peraltro implica necessariamente apprezzamenti di merito, riferisce principi giurisprudenziali, ma non contiene il prescritto quesito di diritto formulato secondo il paradigma sopra elaborato e prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2; spese compensate; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale inefficace. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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