Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29436 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24584-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GILARDONI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. 47705/17 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il

26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.A. proponeva domanda di protezione internazionale avanti alla competente Commissione territoriale: domanda che veniva respinta.

Era proposto successivo ricorso avanti al Tribunale di Milano il quale negava al richiedente asilo lo status di rifugiato e affermava inoltre non ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il decreto del Tribunale milanese è stato impugnato per cassazione da con un ricorso articolato in cinque motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Anzitutto il ricorrente deduce che il procedimento doveva essere trattato nelle forme del rito sommario di cognizione, non già con quelle del rito camerale.

Col secondo motivo viene sollevata una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., comma 2, ciò avendo riguardo alla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione del decreto-legge, tenuto conto del fatto che il legislatore aveva differito nel tempo l’operatività della disciplina giuridica in esso contenuta.

Col terzo mezzo è proposta questione di legittimità cosituzionale con riguardo al disposto del D.L. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3, comma 1, art. 24, commi 1 e 2, art. 111, commi 1, 2 e 7, in relazione alla previsione del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. La censura ha ad oggetto il denegato riconoscimento della protezione umanitaria e ristanir si duole che il Tribunale abbia mancato di operare il bilanciamento tra il grado di inserimento sociale da lui raggiunto in Italia e la condizione di provenienza, avuto riguardo al diritto di condurre una vita dignitosa.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

Come si desume dal decreto impugnato, il ricorso è stato depositato l’11 ottobre 2017, quindi dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017 (cfr. art. 21, comma 1, del decreto medesimo): sicchè il rito applicabile al giudizio è quello camerale.

Le questioni di legittimità costituzionale vanno tutte disattese.

Infatti, la disposizione transitoria, che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717). La questione vertente sull’esiguità del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale è, oltre che irrilevante (giacchè l’impugnazione è stata spiegata tempestivamente, avendo riguardo alla nuova disciplina) pure manifestamente infondata, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.). Allo stesso modo, non è viziata da incostituzionalità la scelta legislativa del rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di s tatuì, il quale è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.). Il tema dell’asserita incostituzionalità della disciplina relativa all’abolizione dell’appello è egualmente manifestamente infondato, a fronte del rilievo per cui, come è noto, la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (per tutte: Corte Cost. sent. n. 199 del 14 luglio 2017); nè la scelta del legislatore può dirsi viziata da irragionevolezza, in quanto essa risponde a un’istanza di valorizzazione dell’esigenza di rapida definizione di un procedimento che, involgendo questioni di status, merita di essere modulato secondo criteri di speditezza. Va inoltre considerato, al riguardo, che il procedimento giurisdizionale, pur essendo articolato in un unico grado di merito, è nondimeno preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700).

Per quanto attiene al quarto motivo, il Tribunale, dopo aver evidenziato che il ricorrente non potrebbe essere considerato persona impossibilitata a far ritorno nel paese di origine, stante la complessiva non credibilità dei fatti che lo avrebbero spinto a migrare (profilo, questo, non investito da alcuna specifica censura), ha osservato che la domanda relativa alla protezione umanitaria era “affetta da insuperabili carenze assertive” prima ancora che probatorie, non avendo il ricorrente allegato alcunchè circa l’effettiva integrazione in Italia – non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attività svolta nel ristretto periodo di sette mesi nel corso del 2018 (specie in considerazione del fatto che il ricorrente si trovava nel territorio italiano dall’agosto 2016) e circa le deteriori condizioni cui sarebbe esposto nel caso di rientro in patria. In conseguenza, la censura non coglie la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia che, in definitiva, si basa sul principio, più volte affermato da questa Corte, per cui la proposizione del ricorso nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

L’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude che lo stesso sia tenuto al versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotare a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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