Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29435 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

HOTEL JOLI’ DI TRIESTE MAURO & C. S.N.C. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’Avvocato ARMANDO

IANNINO, rappresentata e difesa dall’Avvocato CHIEFFO GIOVANNI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R. (OMISSIS), GARACCIOLO SOCIETA’ AGRICOLA

SOCIETA’ SEMPLICE DI RUGGIERO RIZZUTO & C. (già OLON

SOCIETA’

CONSORTILE A R.L.);

– Intimati –

avverso la sentenza n. 693/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

20/03/2009, depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 giugno 2010 l’Hotel Jolì di Trieste Mauro &. C. S.n.c. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 20 marzo (rectius: 22 aprile) 2009 dalla Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto la somma che era stata condannata a pagare alla Olon Soc. Consortile a r .l. a titolo di indebito oggettivo.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Il ricorso contiene ampi e ripetuti riferimento ad una serie di documenti (assegni bancari, scrittura privata 22 aprile 1994, convenzioni relative agli anni 1991 e 1992, ecc.) nei cui confronti non è stato rispettato l’onere processuale predetto.

3. – Sotto diverso profilo, il primo motivo, che lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione ad un pagamento parziale pretermesso dalla Corte territoriale, sembra attenere ad una questione di carattere revocatorio piuttosto che sindacabile in sede di legittimità e, in ogni caso, non rispetta l’art. 366-bis c.p.c. poichè è privo del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria, mentre il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 – 1363 c.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, richiede un’attività valutativa e interpretativa della volontà delle parti, ricavabile dalla scrittura privata, che è riservata al giudice di merito e, infatti, ferma la mancanza anche in relazione a questo motivo del momento di sintesi, il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma chiede alla Corte un giudizio sul contenuto di merito della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria contrastano con l’orientamento della Corte ormai consolidato circa l’assolvimento degli oneri processuali di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e all’art. 366-bis c.p.c.;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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