Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29433 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24357-2018 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SCHERA LUCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3348/18 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il

09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di comiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 9 maggio 2018. Il ricorso è proposto da I.A..

2. – Il motivo di impugnazione è uno soltanto. Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istante deduce la manifesta illogicità e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Lamenta che il Tdbunale si sia “limitato a indicare quanto già deciso in primo grado senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi della situazione in Tunisia”; oppone che le valutazioni del Tribunale siano prive di fondamento e che le dichiarazioni di esso ricorrente sarebbero coerenti e credibili. Nel ricorso si invita poi la Corte a “valutare la condizione di vulnerabilità del ricor:ente con eventuale, ed in subordine, riconoscimento di una delle ‘9rotezioni residuali nella forma più ampia della protezione internazionale, stante in particolar modo, l’inserimento sociale ” del medesimo.

2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto mancante dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La carenza è radicale, al punto che il ricorso nemmeno spiega quali fossero le domande proposte dall’istante in sede di merito avendo riguardo alle forme di protezione invocate. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072).

Non vi sono spese da liquidare, stante la mancata resistenza al ricorso.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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