Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29432 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, VIA TUSCOLANA 1312, rappresentato e difeso dall’Avvocato

TAMAGNINI CATIA, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.O.L.E.S. S.P.A. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 440,

presso lo studio degli Avvocati TASSONI FRANCESCO e TASSONI FRANCO,

che la rappresentato e difendono, giusta delega a margine del

controricorso, e COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, VIA FULCIERI P. DE’

CALBOLI 1, presso lo studio dell’Avvocato MORO MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato BONANNI PIETRO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 824/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/09/2008, depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato TASSONI FRANCO, difensore della controricorrente,

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

ha aderito alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 2 marzo 2010 T.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 9 febbraio 2010, depositata in data 23 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda da risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale cagionato per la presenza sull’asfalto di alcune buche allineate e non segnalate.

Il Comune di Roma e la S.O.L.E.S. S.p.A., società incaricata della manutenzione della strada, hanno resistito con separati controricorsi.

2- I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, nello specifico erronea individuazione dei fatti di causa anche con riferimento alla condanna alle spese. La censura denuncia, nella sostanza, travisamento dei fatti, cioè un vizio che non può essere fatto valere in sede di legittimità. Inoltre sottopone all’esame della Corte L argomenti e domande retoriche, ma non formula il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Il secondo motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 c.c., art. 1227 c.c., comma 1. Le argomentazioni addotte a sostegno sono generiche, implicano apprezzamenti di fatto e non colpiscono l’errore in cui è indubbiamente incorsa la Corte territoriale. Il triplice quesito finale pecca di astrattezza e, nel contempo, di autosufficienza.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 359 c.p.c. La censura non riferisce testualmente quali fossero i mezzi di prova di cui lamenta l’omessa ammissione; in tal modo non consente alla Corte di valutarne ammissibilità e decisività. Il quesito finale è inidoneo.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Tutte le parti hanno presentato memorie e la Soles ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non superano i rilievi contenuti nella motivazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore del Comune di Roma, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della Soles, in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA