Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29432 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE – L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17836-2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DAMIANO PALO;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1056/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25 settembre 2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Salerno, confermava la decisione del Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da M.A., nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento con il quale l’Istituto aveva richiesto la restituzione della somma erogatagli a titolo di pensione di anzianità in convenzione internazionale sul presupposto della sua indebita percezione per il periodo 1 aprile 2002/31 dicembre 2009;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa per aver il M. sottaciuto all’INPS il venir meno, in relazione alla circostanza per cui il M. aveva ripreso a lavorare in Svizzera, del requisito legittimante l’erogazione della prestazione previdenziale, comportamento da considerarsi di natura dolosa con conseguente esclusione dell’operatività della norma di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13, incidente sul diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 112 c.p.c., L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2 e L. n. 412 del 1991, art. 13, in una con il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per non aver considerato, contestandosi il convincimento circa la natura dolosa del comportamento del ricorrente, la non tempestività della richiesta dell’INPS alla luce dell’obbligo di verifica delle condizioni legittimanti l’erogazione delle prestazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., art. 112 c.p.c., L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2 e L. n. 412 del 1991, art. 13, in rapporto alla L. n. 488 del 1968, art. 5, in una con il vizio di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta comunque l’erroneità della statuizione della Corte territoriale per aver sancito il diritto alla restituzione delle somme erogate dall’1 aprile 2002 fino al 31 dicembre 2009 quando semmai l’indebito doveva ritenersi limitato alla data, febbraio 2003, di cessazione del rapporto di lavoro instaurato in Svizzera;

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 36 e 38 Cost., artt. 2697,2702,2703,2704,2712,2714 e 2715 c.c., in rapporto agli artt. 416,436,437 c.p.c., al T.u. n. 445 del 2000, artt. 20 e 24, nonchè il vizio di carenza di motivazione, è prospettato in relazione all’essere la Corte pervenuta alla pronunzia resa sulla base di documentazione priva di valenza probatoria in quanto non sottoscritta il cui utilizzo come prova atipica risulta non motivato ed in ogni caso tardivamente prodotta;

che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 61,62,112,115,116,132,191-201 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in rapporto all’art. 24 Cost., artt. 437 e 441 c.p.c., nonchè al vizio di omessa o insufficiente motivazione, si lamenta la mancata ammissione della richiesta CTU contabile e l’assenza di motivazione a riguardo;

che, passando all’esame congiunto dei motivi di impugnazione, in ragione della loro connessione, si osserva che, dovendosi ritenere infondato il terzo motivo, per essere stata la documentazione qui ritenuta inammissibile acquisita nell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice del gravame e dare, così, per acquisiti al giudizio, in quanto neppure contestati, gli elementi di fatto risultanti da quella documentazione, per cui l’erogazione della pensione di anzianità in convenzione internazionale risulta essere stata eliminata solo nel 2009 per essere sostituita nella stessa data dalla pensione di vecchiaia in regime autonomo attribuita con decorrenza novembre 2005, previo conguaglio debito/credito con riferimento al periodo di sovrapposizione delle due prestazioni, ne risulta l’infondatezza del secondo e del quarto motivo, emergendo sulla base delle predette circostanze, l’esattezza degli importi richiesti in restituzione dall’INPS con riferimento all’intero periodo 1 aprile 2002/31 dicembre 2009, a prescindere da qualsiasi verifica contabile tramite CTU e l’inammissibilità del primo motivo, non risultando fatta oggetto di specifica censura la qualificazione operata dalla Corte territoriale del comportamento omissivo del ricorrente come doloso e perciò tale da escludere, alla luce dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, l’operatività dell’obbligo gravante sull’Istituto ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 13;

che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese in ragione dell’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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