Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29432 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29409-2017 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO IL

MAGNIFICO 107, presso lo studio dell’avvocato D’ANDREA MARIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DOBANK SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 74, presso lo studio

dell’avvocato PISELLI FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ARENA NPL ONE SRL e per essa UNICREDIT SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARLETTA 29, presso lo studio dell’avvocato NOLE’DOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6716/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 novembre 2016 con cui è stato respinto il gravame proposto da C.R. e B.P. avverso la sentenza del 2 maggio 2008 del Tribunale di Roma. Li vicenda processuale prende le mosse da un decreto ingiuntivo emesso ai danni dei predetti C. e B. per la somma di Euro 118.097,95. Nella decisione qui impugnata, per quanto rileva, veniva ritenuto infondato il motivo di appello vertente sulla litispendenza: era stato infatti dagli appellanti dedotto che tra le parti del giudizio pendeva avanti al Tribunale di Frosinone, altra causa, avente ad oggetto un’opposizione a precetto.

2. – L’impugnazione, spiegata dal solo B.P., si basa su di un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, doBank s.p.a.; si è inoltre costituita Arena NPL One s.r.l., rap-gresentata in giudizio dalla procuratrice Unicredit s.p.a.; anche Arena NPL One ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va dato atto che il ricorso è stato notificato a Unicredit Credit Management Bank, oggi doBank, unica parte appellata nella precedente fase del giudizio” mentre Unicredit ha depositato controricorso in rappresentanza di Arena NPL One, assumendo che quest’ultima il 20 novembre 2014 si sarebbe resa cessionaria del credito in contestazione.

In tal modo, è stato posto in atto, da parte di Unicredit, un intervento: tale intervento è tuttavia inammissibile nel presente giudizio di legittimità (per tutte: Cass. 7 agosto 2018, n. 20565).

2. – Col ricorso è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c.. Viene ricordato che il ricorrente aveva spiegato opposizione a precetto innanzi al Tribunale di Frosinone assumendo che nessun titolo potesse giustificare l’esecuzione forzata nei propri confronti.

3. – Il motivo è inammissibile.

Esso risulta sprovvisto della necessaria specificità, giacchè non fornisce puntuali indicazioni circa il contenuto della richiamata opposizione a precetto. La deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

Il ricorso per cassazione nemmeno chiarisce quale fosse il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione. Mette tuttavia conto di evidenziare come non potesse certo configurarsi litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’esecuzione che avrebbe dovuto intraprendersi in forza dello stesso decreto: infatti, con l’opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l’opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si contesta il diritto della comIroparte a procedere ad esecuzione forzata: sicchè è escluso, in tal caso, ricorra identità di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la litispendenza e, segnatamente, del petitum e della causa petendi (Cass. 25 luglio 2011, n. 16199; Cass. 10 dicembre 1976, n. 4602).

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra la ricorrente e doBank, mentre sono irripetibili le spese sostenute da Arena NPL One, giacchè la stessa, avendo spiegato un intervento inammissibile, non può essere considerata parte vittoriosa in giudizio.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Unicredit, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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